Obbligo vaccinale del militare e sospensione durante il congedo (TAR Abruzzo n. 269 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale delle Forze Armate, introdotto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, consegue alla mera appartenenza dell’interessato alla categoria selezionata dal legislatore e non è condizionato all’effettivo e attuale svolgimento del servizio. La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa rappresenta per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. La mancata corresponsione della retribuzione e la non erogazione dell’assegno alimentare al lavoratore sospeso per inadempimento all’obbligo vaccinale non contrastano con gli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza, in servizio presso la Tenenza di Popoli, impugnava l’invito a fornire idonea documentazione attestante lo stato vaccinale e il successivo atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, con il quale era stata disposta l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa. Il ricorrente, che aveva ricevuto la prima dose del vaccino ma non aveva mai comunicato l’avvenuta somministrazione della seconda dose, si trovava in congedo dal 9 dicembre 2021 all’11 febbraio 2022. Chiedeva l’annullamento dei provvedimenti e la condanna dell’Amministrazione al reintegro e al risarcimento dei danni, nonché, in via subordinata, la corresponsione dell’assegno alimentare.
La Motivazione della Corte
Con riguardo al primo motivo, il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi della illegittimità della sospensione in quanto adottata durante il periodo di congedo. In linea con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 44/2021 non condiziona l’obbligo vaccinale all’effettivo e attuale svolgimento del servizio, limitandosi a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. La sussistenza dell’obbligo consegue alla mera appartenenza alla categoria, senza che assumano rilievo esimente le caratteristiche del servizio, l’eventualità di un reimpiego in altre mansioni o l’assenza dal luogo di lavoro.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione era ben consapevole dello stato vaccinale del ricorrente, il quale aveva fruito di un periodo di licenza e non aveva mai inviato il certificato di avvenuta somministrazione della seconda dose all’Ufficio Sanitario del Corpo. La certificazione di differimento o esenzione prodotta non rispettava i requisiti indicati nella circolare del Ministero della Salute, dovendo essere rilasciata da un medico di medicina generale.
In relazione alle censure di legittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell’Unione europea, il Tribunale ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 14 e n. 15 del 2023, secondo cui l’imposizione del trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., in quanto ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario anche comportante un rischio specifico, restando legittimamente limitata la sua autodeterminazione. La Corte costituzionale ha inoltre escluso che la previsione dell’obbligo vaccinale, anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai test diagnostici, abbia costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata.
Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 nella parte in cui prevede la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione per il personale inadempiente, e ha escluso il contrasto della normativa con l’art. 14 CEDU e con la direttiva 2000/78/CE. Quanto alla mancata erogazione dell’assegno alimentare, la Corte ha precisato che il lavoratore che decide di non vaccinarsi compie una libera scelta, in ogni momento rivedibile, sicché non è dovuta alcuna forma di sostentamento.
Infine, il Tribunale ha respinto la censura concernente la circolare esplicativa della Guardia di Finanza, che esclude la corresponsione dell’assegno alimentare ai militari sospesi. Il diverso trattamento riservato ai casi di sospensione per procedimento penale o disciplinare trova giustificazione nella necessità di assicurare un sostegno al lavoratore quando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.