Cittadinanza: onere probatorio sul richiedente e sindacato sul requisito reddituale (TAR Lazio n. 1612 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 presuppone l’esercizio di un’amplissima discrezionalità amministrativa, volta a verificare l’effettivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. Il possesso di adeguati mezzi di sostentamento e il regolare adempimento degli obblighi fiscali costituiscono requisiti autonomi, la cui mancanza giustifica da sola il rigetto dell’istanza. Grava sul richiedente l’onere probatorio di dimostrare la sussistenza dei requisiti, anche mediante la produzione documentale in sede procedimentale. Il giudizio prognostico di idoneità comprende la capacità di concorrere, con il prelievo fiscale, al finanziamento della spesa pubblica. In caso di discordanza tra le dichiarazioni prodotte dall’interessato e le risultanze delle banche dati dell’Amministrazione, prevalgono queste ultime.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato in data 10 agosto 2011 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Esperita l’istruttoria, il Ministero dell’Interno, previa comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ha respinto la domanda con decreto evidenziando un duplice motivo ostativo: la mancanza del requisito reddituale e l’emersione di elementi di controindicazione di carattere penale.
Avverso il diniego il richiedente ha proposto ricorso, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Il Ministero si è costituito, contestando le censure e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal carattere discrezionale del provvedimento di naturalizzazione, che implica un apprezzamento di opportunità sul definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. In questa prospettiva l’Amministrazione verifica l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti e una condotta di vita conforme ai valori di convivenza civile.
Quanto al requisito reddituale, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’aspirante cittadino deve dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento e il regolare adempimento degli obblighi fiscali. Il requisito va valutato con riferimento sia al momento della domanda sia a quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al giuramento, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993, con stabilità e continuità, non essendo sufficienti flessioni meramente transitorie.
Il legislatore non ha fissato una soglia minima di reddito. L’Amministrazione ha attinto al parametro dell’art. 3 decreto-legge n. 382/1989, relativo all’esenzione dalla spesa sanitaria, individuando una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza quale indicatore di adeguatezza reddituale.
Nel caso concreto, l’istruttoria tramite Punto Fisco ha accertato che il ricorrente, per le annualità 2017-2019, non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, mentre quella del 2022 è stata presentata solo il 30 agosto 2024. Le osservazioni procedimentali hanno allegato i redditi del triennio 2021-2023, senza nulla dedurre per gli anni antecedenti alla domanda. Il Collegio richiama il principio desumibile dall’art. 2697 cod. civ., secondo cui l’onere di provare i requisiti grava sull’istante, e il dovere di istruttoria dell’Amministrazione non si estende a elementi di fatto non allegati e nella disponibilità dell’interessato.
La documentazione prodotta solo in sede processuale non consente di ricavare il momento e l’effettiva trasmissione delle dichiarazioni, mancando la data di presentazione e il numero di protocollo. In caso di discordanza, il Collegio afferma la prevalenza delle risultanze delle banche dati dell’Amministrazione. La mancanza del requisito reddituale è sufficiente, da sola, ad assicurare al provvedimento un adeguato sostrato motivazionale: trattandosi di atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una delle ragioni giustificatrici. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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