Fascia di rispetto autostradale: vincolo assoluto e onere di prova del condono (TAR Sicilia n. 103 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le fasce di rispetto autostradale non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che comportano l’inedificabilità delle aree interessate. Il vincolo discende direttamente dalla legge e riveste carattere assoluto e inderogabile, conformando in tal senso la proprietà privata. Esso non è finalizzato soltanto a prevenire ostacoli materiali alla circolazione, ma anche ad assicurare una fascia utilizzabile per i lavori, i cantieri, il deposito di materiali e la manutenzione della sede stradale. Ne deriva che il divieto di costruire opera indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera e non può essere degradato a vincolo relativo mediante un accertamento in concreto dei rischi per la circolazione. Quanto alla sanatoria, l’opera realizzata dopo l’imposizione del vincolo ricade nell’art. 33, comma 1, l. n. 47/1985 ed è non sanabile; solo per le opere realizzate prima del vincolo è applicabile l’art. 32, previa acquisizione del parere sulla sicurezza del traffico. Sull’interessato grava l’onere della prova rigorosa della data di ultimazione dell’abuso.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’8 marzo 2021 con cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha rigettato la richiesta di nulla-osta per la deroga alle distanze minime da osservare nell’edificazione a protezione del nastro autostradale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), l. n. 47/1985. L’istanza riguardava un immobile a due elevazioni fuori terra, oggetto di domanda di condono del 10 dicembre 2004.
A fondamento del diniego il Consorzio ha valorizzato il carattere assoluto e inderogabile del vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale. Il ricorrente ha dedotto la violazione della normativa richiamata e il difetto di motivazione, sostenendo l’anteriorità dell’abuso rispetto all’apposizione del vincolo e lamentando l’assenza di una valutazione in concreto dell’incidenza del fabbricato sulla sicurezza del traffico, anche alla luce della relazione tecnica allegata all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento pacifico che il fabbricato ricade entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 60 metri per le strade di tipo A, imposta dall’art. 26, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 495/1992, circostanza non contestata e desumibile dalla stessa relazione tecnica di parte.
Sull’interpretazione delle fasce di rispetto stradale la giurisprudenza è unanime: si tratta di vincolo che discende direttamente dalla legge e non necessariamente da un atto amministrativo, per effetto della specifica destinazione data al bene. Esso trae origine sia dall’art. 4 del d.m. 1° aprile 1968, n. 1404, sia dagli artt. 26 e 28 del d.P.R. n. 495/1992. Nel richiamare Cons. Stato, Sez. IV, n. 2602 del 2021, il TAR ribadisce che il vincolo riveste carattere assoluto ed inderogabile.
Il Collegio precisa che il divieto di costruire opera indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata (cfr. TAR Catania, sez. II, n. 1271/2023) e non è correlato al solo scopo di prevenire ostacoli materiali alla circolazione. Esso risponde alla più ampia esigenza di assicurare una fascia utilizzabile per l’esecuzione dei lavori, l’impianto dei cantieri, il deposito di materiali e la manutenzione della sede stradale, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (cfr. TAR Catania, Sez. I, n. 2854/2022). Da ciò deriva che il vincolo non può essere valutato caso per caso, degradando da assoluto a relativo, non essendo possibile prevedere le future evenienze manutentive.
Quanto alla sanatoria, il Collegio richiama il principio per cui, in caso di opera realizzata dopo l’imposizione del vincolo di assoluta inedificabilità, si ricade nell’art. 33, comma 1, l. n. 47/1985, con conseguente non sanabilità dell’abuso. Solo per le opere realizzate prima del vincolo è applicabile l’art. 32, previo parere sulla sicurezza del traffico (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 4052 del 2020; TAR Bari, sez. III, n. 288/2023).
Su questo presupposto si innesta la questione dell’onere della prova: spetta al privato richiedente, e non all’Amministrazione, dimostrare che l’immobile è stato realizzato prima dell’imposizione del vincolo. La prova deve essere rigorosa, fondata su documentazione certa e univoca, poiché solo l’interessato può fornire elementi chiari sulla data di realizzazione dell’abuso (cfr. TAR Catania, sez. III, n. 637/2022; C.G.A.R.S. n. 1082 del 2022). Nel caso di specie l’interessato si limita ad affermare la data in ricorso, senza riscontri probatori. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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