Decadenza dall’assegnazione illegittima se la lex specialis non la prevede (TAR Lazio n. 1104 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’assegnazione di un bene pubblico per mancato pagamento del canone prima della stipula della convenzione è illegittima quando la lex specialis della procedura non preveda tale obbligo anticipato né la relativa sanzione, limitandosi a contemplare il pagamento tra gli obblighi dell’assegnatario con conseguente risoluzione in caso di inadempimento. La previsione di una diffida con termine “ad horas” è istituto sconosciuto all’ordinamento e contrasta con i principi di cui all’art. 97 Cost., dovendosi semmai applicare il termine di almeno quindici giorni di cui all’art. 1454 cod. civ.. La decadenza fondata sull’omessa trasmissione della prova del pagamento è viziata da eccesso di potere quando la diffida imponeva solo l’orario di esecuzione del versamento e non quello di trasmissione della relativa documentazione. La motivazione imperniata sul celere affidamento del servizio è contraddittoria se l’aggiudicatario aveva già prodotto tutta la documentazione necessaria.
Il Fatto
Il Comune aveva indetto una procedura per l’assegnazione di postazioni destinate all’installazione di strutture temporanee di supporto alla balneazione. Il ricorrente risultava aggiudicatario dell’area. Con successive note l’ente comunicava gli adempimenti, quantificava il canone e richiedeva, a pena di decadenza, la produzione della cauzione e delle polizze entro un termine perentorio.
Il ricorrente chiedeva chiarimenti e la rateizzazione del canone. Il Comune, richiamando la parità di trattamento rispetto ad altri aggiudicatari, intimava il pagamento integrale entro le ore 12.00 di una data stabilita, preavvisando la decadenza. L’aggiudicatario versava l’intero importo entro il termine e trasmetteva la ricevuta nel pomeriggio. Il Comune disponeva comunque la decadenza per tardiva trasmissione della prova e riassegnava l’area all’ATI controinteressata. Il ricorrente impugnava gli atti con ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’applicazione del rito speciale di cui all’art. 120 c.p.a., vertendo la controversia su atti di procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, e ritiene sussistente l’interesse alla decisione nel merito, anche in ragione della possibilità di proroga dell’assegnazione e delle finalità risarcitorie manifestate.
Nel merito, il TAR ricostruisce la lex specialis: l’avviso prevedeva l’obbligo di corrispondere COSAP e TRIG in ragione dell’effettivo utilizzo dell’area e la risoluzione del contratto per inadempimento. Nulla, però, disponeva circa il versamento anticipato del canone prima della stipula della convenzione, né tantomeno a pena di decadenza, a differenza di quanto stabilito per cauzione e polizze, delle quali era prevista la consegna nel termine perentorio di sette giorni.
Ne deriva la fondatezza della censura secondo cui l’Amministrazione non aveva il potere di dichiarare la decadenza per il mancato integrale pagamento anticipato. Il Collegio aggiunge che, anche a voler ammettere tale pretesa, la diffida con termine “ad horas” contrasta con i principi di cui all’art. 97 Cost., applicabili in assenza di disposizioni specifiche, e con il termine di almeno quindici giorni previsto dall’art. 1454 cod. civ., senza peraltro alcun riscontro alla richiesta di rateizzazione.
La diffida è pertanto affetta dai vizi dedotti, che si propagano in via derivata al provvedimento di decadenza. Il TAR rileva inoltre che il ricorrente aveva comunque trasmesso la prova del pagamento integrale nel giorno fissato: poiché la diffida imponeva solo l’orario di esecuzione del versamento e non quello di trasmissione della documentazione, e poiché il provvedimento contestava proprio l’omessa trasmissione, risultano fondati gli ulteriori profili di eccesso di potere.
È fondata anche la censura sulla motivazione, incentrata sul celere affidamento dell’area, avendo il ricorrente prodotto tutta la documentazione necessaria prima della decadenza. Non è invece accolta la doglianza sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta assorbita nella diffida, che rappresentava chiaramente la conseguenza della decadenza. Il ricorso è quindi accolto con annullamento della decadenza, della diffida e degli atti conseguenti, tra cui la riassegnazione; la domanda è respinta quanto agli altri atti privi di effetti lesivi e non specificamente censurati. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune e sono compensate verso l’ATI.
Nota della Redazione
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