Il sindacato sulla coerenza delle pubblicazioni è limitato al difetto motivazionale (TAR Lazio n. 10460 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non abilitazione scientifica fondato sulla ritenuta non coerenza delle pubblicazioni del candidato con le tematiche del settore concorsuale prescelto e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti costituisce espressione della discrezionalità tecnica della Commissione, nella peculiare forma di giudizio di valore implicante competenze specialistiche di alto profilo. Tale giudizio, quando abbia ad oggetto un presupposto fattuale come la coerenza dei titoli, non può essere censurato con una mera critica logico-formale della motivazione, richiedendosi una adeguata e corrispondente dimostrazione del possesso del requisito, secondo il consueto riparto dell’onere della prova. Il provvedimento negativo è legittimo se dà conto, in modo chiaro ed inequivoco, delle ragioni per cui la produzione scientifica non è riconducibile al settore concorsuale, ancorché riconosca elementi di pregio dei singoli lavori. Non è configurabile una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, trattandosi di procedura abilitativa e non concorsuale, non essendo contingentato il numero degli abilitandi.

Il Fatto

Il candidato partecipava alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/E3 per la seconda fascia, presentando domanda nel giugno 2023. Pur avendo superato i valori soglia e possedendo i titoli minimi richiesti, la Commissione aveva espresso, all’unanimità, un giudizio di non idoneità, reputando la produzione scientifica non congruente con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Avverso tale esito il candidato proponeva ricorso, deducendo un difetto di motivazione del giudizio collegiale e dei giudizi individuali, la loro sostanziale sovrapponibilità e la contraddittorietà rispetto alle valutazioni favorevoli espresse per altri candidati della medesima tornata.

La Motivazione della Corte

Il TAR premette che la valutazione della maturità scientifica del candidato è affidata alla discrezionalità tecnica della Commissione, che si esprime attraverso giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo, come previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010 e dal D.M. n. 120/2016. Richiama poi la giurisprudenza amministrativa in tema di coerenza della produzione con il settore concorsuale, secondo cui, quando venga in rilievo l’accertamento negativo della coerenza di un requisito fattuale, il giudizio può essere censurato in base alla tipologia della motivazione concretamente addotta e sono ammissibili deduzioni di merito, ma esse non possono limitarsi a una critica logico-formale, richiedendosi una adeguata dimostrazione del possesso del requisito secondo il consueto riparto dell’onere della prova.

Nel caso di specie, il Collegio osserva che la Commissione, nel giudizio collegiale e nei giudizi individuali, non si è limitata a formule generiche ma ha puntualmente indicato, per ciascuna delle due monografie, le ragioni della ritenuta estraneità al settore 12/E3, riconducendole al diritto privato per impostazione metodologica e per apparato bibliografico. Pur avendo riconosciuto pregi a singoli lavori, la Commissione ha considerato dirimente il profilo della non coerenza complessiva col settore, con una valutazione chiara ed inequivoca che non presenta alcun difetto di motivazione. I giudizi individuali non risultano ripetitivi o sovrapponibili, essendo ciascuno dotato di una motivazione propria che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.

Il TAR ritiene infondata anche la doglianza comparativa con altri candidati, non potendo configurarsi una disparità di trattamento in una procedura abilitativa, che non è concorsuale e non prevede un confronto concorrenziale tra candidati. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *