Sanatoria edilizia e interesse al ricorso: il difetto di specifico pregiudizio determina inammissibilità (TAR Puglia n. 294 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso impongono al giudice di accertare, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione. Il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo e in automatico a dimostrare l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Tale interesse non può identificarsi nella mera verifica della legalità dell’azione amministrativa, né in aspettative astratte e ipotetiche, come la possibilità di partecipare a una futura gara per la riassegnazione dell’area. La relativa carenza determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria di un’area confinante con un villaggio turistico gestito dalla controinteressata, aveva sollecitato il Comune a verificare la regolarità di alcuni manufatti realizzati presso il villaggio. Venuta a conoscenza del rilascio in favore della controinteressata di un provvedimento unico autorizzativo in sanatoria, la ricorrente ne aveva impugnato l’atto, unitamente all’accertamento di compatibilità paesaggistica presupposto, deducendo plurimi vizi di legittimità. Il Comune e la controinteressata avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendola assorbente rispetto alle censure di merito. Richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9 dicembre 2021, il giudice ha precisato che la titolarità di un’area confinante non è di per sé sufficiente a radicare l’interesse al ricorso, occorrendo la dimostrazione di uno specifico pregiudizio derivante dal titolo impugnato.

La ricorrente aveva individuato il proprio interesse nelle segnalazioni inviate al Comune per l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia, nella pendenza di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della controinteressata e nella possibilità di partecipare a un’eventuale procedura selettiva per la riassegnazione dell’area in caso di decadenza della concessione.

Il Tribunale ha escluso la rilevanza di tali elementi: le segnalazioni non risultavano pregiudicate dal provvedimento impugnato, la volontà di rispondere alle segnalazioni della controparte integrava un’azione meramente emulativa e la pendenza penale non era suffragata dalla produzione degli atti del procedimento. Quanto alla futura gara, ogni valutazione è stata ritenuta astratta e ipotetica, tale da configurare al più un interesse di mero fatto. Il Collegio ha infine valorizzato la circostanza che il titolo impugnato fosse una sanatoria di opere già esistenti, in relazione alle quali la ricorrente non aveva dedotto specifiche ragioni di pregiudizio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la sopravvenienza dei principi dell’Adunanza Plenaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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