Aiuti regionali cumulabili e rispetto del massimale ESL nella rideterminazione del contributo (Cons. Stato n. 10408 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo di aiuti pubblici sotto forma di garanzia, concessi tramite Confidi e controgarantiti con dotazioni pubbliche, concorre alla determinazione dell’Equivalente Sovvenzione Lordo e va computato nel rispetto del massimale di intensità previsto dal bando. Ove il cumulo determini il superamento della soglia massima, la riduzione proporzionale del contributo concedibile costituisce corretta applicazione della lex specialis, non già illegittima eterointegrazione della stessa. L’avviso pubblico adottato in attuazione del regolamento regionale sui regimi di aiuto in esenzione mutua da tale fonte le regole di calcolo, che non consentono la cumulabilità oltre il limite massimo. L’art. 12 della legge n. 241/1990, quale principio generale, impone la predeterminazione dei criteri dell’an e del quantum della sovvenzione, a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento.
Il Fatto
La società appellante ha presentato domanda di accesso ai regimi di aiuto in esenzione previsti dall’avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 32 del 3 marzo 2015, per l’ampliamento e la ristrutturazione di una struttura turistico-alberghiera di sua proprietà, con spese ammesse per complessivi € 304.597,92. Con determinazione n. 335 del 24 aprile 2020 la Regione ha concesso un’agevolazione di € 56.333,54, importo inferiore al limite del 45% previsto per le piccole imprese.
Esercitato l’accesso agli atti, la società ha rilevato che il contributo era stato ridotto per la presenza di una garanzia Confidi e di una garanzia del Medio Credito Centrale. Ha quindi impugnato la quantificazione dinanzi al TAR Puglia, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 1725/2021. La società ha proposto appello, deducendo l’assenza nel bando di alcuna previsione di decurtazione e l’illegittima applicazione unilaterale di un modello di calcolo diverso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado. La procedura era stata indetta in attuazione del regolamento regionale n. 17 del 30 settembre 2014, dal quale l’avviso ha mutuato le regole di calcolo. Tali regole non ammettevano, con le modalità pretese dall’appellante, la cumulabilità di più tipologie di aiuto in caso di superamento del limite massimo di intensità.
La Corte ricostruisce il quadro delle cautele che circondano la concessione di denaro pubblico. Il carattere limitato delle risorse impone il controllo delle ragioni dell’impegno di spesa, per evitare ingiusti favoritismi: l’art. 12 della legge n. 241/1990 esprime il principio della necessaria predeterminazione del contenuto delle decisioni amministrative mediante la tecnica dell’autolimite, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5149 del 2017. La stessa disposizione, nel richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 3769 del 2020, impone la predeterminazione dei criteri dell’an e del quantum delle sovvenzioni.
Le verifiche hanno accertato che un finanziamento bancario ottenuto dall’appellante era garantito da un Confidi e controgarantito dalla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale, con utilizzo di dotazioni pubbliche. Tali dotazioni costituiscono aiuti da computarsi come Equivalente Sovvenzione Lorda. Il superamento del massimale ha quindi reso doverosa la rimodulazione del contributo.
Il Collegio precisa il criterio interpretativo. La rideterminazione non è frutto di un’eterointegrazione del bando, ma di corretta applicazione delle sue regole, lette secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.: le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo loro il senso risultante dal complesso dell’atto. La riduzione proporzionale assicura così che, cumulando tutti gli aiuti sul medesimo programma di investimento, sia rispettato il limite del 45%. Le spese di lite sono integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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