Diffida prefettizia a istituto vigilanza non lesiva (TAR Toscana n. 273 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui il Prefetto, ai sensi dell’art. 137 TULPS, invita il titolare di un istituto di vigilanza a cessare condotte irregolari nella conduzione dell’attività autorizzata costituisce un atto privo di attuale lesività, non essendo idoneo di per sé a produrre conseguenze pregiudizievoli nella sfera del destinatario. Solo l’incameramento totale o parziale della cauzione all’erario assume connotati di atto lesivo, ma esso è prospettato come mera eventualità futura, subordinata al riscontro di ulteriori comportamenti irregolari. Ne consegue che il ricorso proposto avverso la sola diffida è inammissibile per difetto di interesse, non sussistendo alcuna statuizione immediatamente incidente sulla posizione giuridica soggettiva del ricorrente.
Il Fatto
Il titolare di un istituto di vigilanza, nella duplice veste di titolare della licenza prefettizia e di legale rappresentante della società, ha impugnato la diffida del Prefetto con cui, dopo la contestazione di una condotta negligente, gli è stato intimato di cessare i comportamenti irregolari, con l’avvertimento che in caso di ulteriori violazioni la cauzione avrebbe potuto essere devoluta all’erario ai sensi dell’art. 137 TULPS.
La contestazione muoveva da due episodi risalenti al 2022, avvenuti nelle province di Grosseto e Prato, nei quali soggetti incaricati da una terza società di promozione commerciale avevano disturbato alcuni cittadini per stipulare contratti di vigilanza, presentandosi come guardie private con uniformi e automezzi recanti l’insegna dell’istituto. Il ricorso, affidato a tre motivi, censurava il difetto di contraddittorio procedimentale e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti. L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per assenza di immediata lesività dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata, superando così ogni valutazione sul merito delle censure.
Il ragionamento muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. La diffida non è idonea a produrre alcuna conseguenza pregiudizievole nella sfera della società destinataria: essa consiste in un mero invito a cessare le condotte riscontrate e a svolgere il procacciamento di affari secondo le modalità e i limiti previsti dalla disciplina vigente.
L’unico atto che assumerebbe connotati lesivi sarebbe l’incameramento della cauzione a norma dell’art. 137 TULPS, ma esso è prospettato come semplice eventualità futura, subordinata al verificarsi di ulteriori comportamenti irregolari. Allo stato, dunque, si configura solo una diffida ad astenersi in futuro da condotte analoghe a quelle censurate.
Il Collegio valorizza inoltre il dato fattuale della mancanza di conseguenze sanzionatorie: la diffida non ha dato luogo ad alcun seguito pregiudizievole e la licenza risulta essere stata rinnovata in favore della società ricorrente anche dopo i fatti contestati. Tale circostanza conferma l’assenza di una incidenza attuale sulla posizione giuridica del destinatario.
In mancanza di una statuizione immediatamente lesiva, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese di lite sono compensate, in considerazione del fatto che nello stesso atto impugnato si contemplava erroneamente la possibilità di impugnazione dinanzi al T.a.r.
Nota della Redazione
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