Prescrizione del risarcimento per esposizione ad amianto: termine di decorrenza (TAR Sardegna n. 750 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di malattia professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il lavoratore o i suoi eredi abbiano avuto conoscenza o conoscibilità, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, dell’origine professionale della patologia, desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica. La proposizione della domanda volta a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce un indice rivelatore di tale conoscenza. Il successivo riconoscimento dello status di vittima del dovere da parte dell’Amministrazione non ha natura confessoria e non vale a differire il dies a quo della prescrizione. L’eccezione di prescrizione può essere sollevata dall’Amministrazione resistente anche oltre il termine ordinatorio per la costituzione in giudizio, purché entro l’udienza di discussione, non essendo prevista alcuna preclusione processuale.
Il Fatto
Gli eredi di un militare della Marina Militare, deceduto nel 1995 per mesotelioma pleurico riconducibile all’esposizione all’amianto durante il servizio prestato dal 1974 al 1993, agivano dinanzi al giudice amministrativo per ottenere la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni iure hereditario. L’Amministrazione aveva già riconosciuto la causa di servizio e la qualità di vittima del dovere, erogando i relativi benefici. Il Ministero resistente eccepiva la prescrizione della domanda risarcitoria e la compensatio lucri cum damno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di prescrizione, ritenendola fondata e dirimente. In primo luogo, il Collegio ha escluso la tardività dell’eccezione, osservando che il termine per la costituzione delle parti intimate non ha carattere perentorio e che, nel giudizio amministrativo, la preclusione alla proposizione dell’eccezione di prescrizione opera solo in grado di appello, quando non sia stata dedotta in primo grado, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 4578/2019. Ha inoltre precisato che l’eccezione di compensatio, sollevata in via subordinata, non può valere come rinuncia all’eccezione di prescrizione.
Nel merito, richiamando il principio di cui all’art. 2935 c.c. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 19.5.2023, n. 13806), il TAR ha affermato che la prescrizione decorre non dal momento della manifestazione della malattia, ma dal momento in cui il lavoratore o i suoi eredi abbiano avuto conoscenza o conoscibilità dell’origine professionale della patologia, secondo l’ordinaria diligenza, desumibile da elementi oggettivi ed esterni, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica.
Applicando tale principio al caso di specie, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti erano a conoscenza della riconducibilità del decesso all’esposizione all’amianto già dalla domanda presentata il 7.7.1995 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e comunque dalla domanda del 7.11.1995 per l’equo indennizzo. Il ricorso, notificato solo nel gennaio 2019, risultava quindi proposto oltre ventitré anni dopo il momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
Il TAR ha infine escluso che il riconoscimento dello status di vittima del dovere potesse assumere natura confessoria, trattandosi di un atto che attesta esclusivamente la connessione tra l’attività di servizio e l’evento morte, ai fini della corresponsione dei benefici di legge, senza implicare alcuna ammissione di responsabilità. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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