Ordine di demolizione atto vincolato e irrilevanza del tempo trascorso (C.G.A.R.S. n. 1040 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie è atto vincolato e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non potendo la partecipazione del destinatario determinare un esito diverso. L’ingiunzione non necessita di specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né di comparazione con gli interessi privati sacrificati, né di motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità. Il tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione della sanzione non incide sulla validità dell’ordine, e l’inerzia dell’amministrazione non è idonea a legittimare l’edificazione sine titolo. In sede di appello il principio di specificità dei motivi impone una critica puntuale alle ragioni della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune di Palermo le aveva ingiunto la demolizione di un manufatto realizzato in assenza di titolo edilizio. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo non controversa l’assenza di qualsiasi titolo a supporto dell’edificio e irrilevante l’abusivismo di necessità invocato dalla parte, non essendo possibile disapplicare le sanzioni in funzione di supposte inefficienze dell’amministrazione o di una pretesa insufficienza del patrimonio abitativo.
La parte ha proposto appello con unico motivo, lamentando omessa motivazione su punti decisivi, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere il giudice di primo grado esaminato alcune censure, tra cui i termini di conclusione del procedimento, il difetto di interlocuzione procedimentale, la violazione del principio di proporzionalità e il mancato esame dell’istanza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’appello inammissibile nella parte in cui rinvia ai motivi del ricorso introduttivo. Il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, impone una critica puntuale alle ragioni della sentenza, non essendo sufficiente la riproposizione delle censure di primo grado, poiché il giudizio amministrativo di appello costituisce revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 6455 del 2023 e Cons. Stato, sez. VII, n. 5742 del 2023.
Nel merito l’appello è infondato. L’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e non necessita della comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del destinatario non potrebbe determinare alcun esito diverso. Il presupposto di fatto costituito dall’abuso rientra nella sfera di controllo del ricorrente, che nulla ha specificato, né in primo grado né in appello, circa le argomentazioni che avrebbe potuto dedurre a seguito della comunicazione.
Quanto alla motivazione, l’ingiunzione demolitoria è atto vincolato in forza della natura abusiva delle opere, non richiede valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, non essendo ammesso alcun affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017, il Collegio ribadisce che il tempo trascorso tra realizzazione dell’opera e conclusione dell’iter sanzionatorio non rileva e che la mera inerzia dell’amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine.
Ne deriva l’irrilevanza delle doglianze circa la zona intensamente urbanizzata, la natura di fondo intercluso e la destinazione abitativa dell’unità immobiliare. Infondata è anche la censura sulla violazione del principio di proporzionalità, poiché nell’ordinanza non è stata applicata alcuna sanzione nella misura massima, con conseguente inammissibilità della doglianza per difetto di corrispondenza con il provvedimento. Il Collegio esclude infine il vizio di omessa pronuncia, avendo il giudice di primo grado deciso, anche implicitamente, su tutti i capi di domanda ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e respinge l’appello con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.