Verifica della conformità del dispositivo medico e reiterazione dell’ordine istruttorio (TAR Puglia n. 580 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nell’esercizio dei poteri istruttori officiosi, può disporre una verificazione tecnica al fine di accertare la conformità dei prodotti offerti in gara alle specifiche tecniche prescritte dalla lex specialis a pena di esclusione. Ove il verificatore non adempia all’incarico nei termini assegnati, il Tribunale può legittimamente reiterare l’ordine istruttorio, fissando un nuovo termine per il deposito della relazione conclusiva, e differire conseguentemente la trattazione della controversia. L’accertamento della conformità deve essere circoscritto all’elemento del dispositivo medico oggetto della specifica contestazione — nel caso di specie, il catetere — e non all’intero kit, qualora emergano ragioni tecniche che rendano impossibile la realizzazione di un prodotto interamente in silicone.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato l’aggiudicazione dei lotti nn. 21 e 22 di una procedura aperta telematica indetta da un’azienda ospedaliero-universitaria per la fornitura triennale di dispositivi medici vari. La contestazione riguardava la mancata esclusione della controinteressata, aggiudicataria dei lotti, per asserita difformità del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, in particolare per la presenza di una cannula in mescola PTU e silicone non costituita al 100% da silicone come invece prescritto. La controinteressata proponeva a sua volta ricorso incidentale, censurando la mancata esclusione della ricorrente principale per analoghe ragioni di non conformità del dispositivo dalla stessa offerto.

Il Tribunale, con precedente ordinanza, aveva disposto una verificazione tecnica sull’effettiva composizione dei prodotti offerti da entrambe le parti, circoscrivendo l’accertamento al solo catetere e non all’intero kit, tenuto conto delle osservazioni delle parti costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminata l’attività istruttoria svolta, ha rilevato che il verificatore incaricato — Presidente dell’Ordine dei chimici e fisici di Bari — non aveva ottemperato all’incarico conferito, non avendo depositato la relazione conclusiva richiesta.

Il Tribunale richiama il contenuto delle precedenti ordinanze istruttorie, con cui aveva già circoscritto l’oggetto dell’accertamento alla sola verifica delle caratteristiche del catetere offerto dalla controinteressata rispetto ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico, nonché alla verifica della conformità del prodotto offerto dalla ricorrente principale, con particolare riguardo all’incidenza dell’aggiunta di zeolite nella misura del 3% sulla complessiva composizione del dispositivo. La necessità di prove di laboratorio specifiche era stata già evidenziata nelle ordinanze nn. 23/2024 e 68/2024.

Il Collegio ha quindi ritenuto di reiterare l’ordine istruttorio, assegnando al verificatore un nuovo termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito della relazione conclusiva. Ha, altresì, disposto il differimento della trattazione della controversia all’udienza pubblica del 3 novembre 2026.

La decisione risponde all’esigenza di acquisire gli elementi tecnici indispensabili per la definizione del giudizio, non essendo possibile prescindere dall’esito delle verifiche disposte per valutare la fondatezza delle contrapposte censure relative alla conformità dei dispositivi offerti dalle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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