Improcedibile ricorso candidato ammesso con riserva non partecipante alle prove (TAR Lazio n. 3573 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che, ammesso con riserva alle prove concorsuali in esecuzione di un’ordinanza cautelare, non vi partecipi, perde l’interesse all’annullamento dell’esclusione impugnata. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione cautelare di ammissione con riserva non implica di per sé il superamento della contestazione, poiché il suo effetto è subordinato all’effettiva partecipazione alla procedura. Il venir meno dell’interesse sopravvenuto incide sull’ammissibilità stessa della domanda di annullamento.

Il Fatto

Il candidato, in possesso di laurea specialistica in giurisprudenza, tentava di inoltrare la domanda di partecipazione al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice-commissario della carriera dei funzionari di Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 1° novembre 2024. La disposizione del bando imponeva la trasmissione della domanda esclusivamente mediante la procedura informatica presente sul portale dedicato.

Il sistema automatizzato, tuttavia, consentiva di completare la procedura solo ai candidati in possesso di una laurea con prevalenza di crediti in materie afferenti al settore “IUS”, pari ai 2/3 del totale, precludendo così al ricorrente la presentazione della domanda. Il ricorso, notificato il 07.12.2024 e depositato il 09.12.2024, impugnava l’art. 3, comma 1, del bando e il provvedimento implicito di esclusione, deducendo la violazione dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 334/2000 e l’eccesso di potere per violazione dell’art. 2, comma 1, lett. c) del bando.

La Motivazione della Corte

Il giudizio si chiude con una pronuncia di improcedibilità, che non affronta nel merito le censure avanzate dal ricorrente. Il percorso argomentativo muove da un dato processuale: dopo l’accoglimento della domanda cautelare con l’ordinanza n. 96 del 13.01.2025, che aveva disposto l’ammissione con riserva alle prove concorsuali, l’Amministrazione ha comunicato, con nota del 21.01.2026, che il ricorrente non ha partecipato alle prove.

Il Tribunale rileva come la mancata partecipazione alle prove del concorso impugnato abbia fatto venir meno l’interesse ad ottenere l’annullamento della propria esclusione in via giurisdizionale. La tutela cautelare, infatti, aveva esaurito la propria funzione nel consentire la partecipazione con riserva: una volta che il candidato non si è presentato alle prove, l’utilità concreta che il ricorso avrebbe potuto assicurare è venuta definitivamente meno.

La decisione si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e sull’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., richiamati espressamente dal Collegio. Il venir meno dell’interesse è valutato come circostanza oggettiva, idonea a precludere una pronuncia nel merito, restando irrilevanti le ragioni della mancata partecipazione.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti, in ragione della particolarità della vicenda e delle incertezze generatesi nella fase di presentazione delle domande. La pronuncia lascia così impregiudicata la questione sostanziale circa la legittimità della clausola del bando che impone la presentazione telematica esclusiva della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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