La sospensione della licenza di un albergo non richiede la comunicazione di avvio del procedimento per le esigenze cautelari (TAR Lazio n. 12756 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione della licenza di una struttura ricettiva, adottato dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. per ragioni di cautela, costituisce un atto di natura cautelare che, in ragione delle esigenze di urgenza e di prevenzione sottese, è dispensato dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. La valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura non è viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti qualora gli episodi che hanno originato il provvedimento presentino un indubbio allarme sociale, a nulla rilevando, ai fini cautelari, la successiva collaborazione del personale dipendente con gli organi di polizia. La pretesa ostensiva azionata in giudizio avverso il diniego di accesso agli atti, se integralmente soddisfatta in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura ricettiva, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. Il provvedimento si fondava su una nota della Polizia di Stato dalla quale emergevano plurimi episodi verificatisi all’interno dell’albergo, tra cui un reato, la presenza di quattro pregiudicati, uno dei quali evaso dagli arresti domiciliari, il rinvenimento di sostanza stupefacente e la mancata comunicazione all’autorità di tre avventori su quattro. Con il ricorso, la società deduceva la violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, oltre alla illegittimità del diniego di accesso agli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si contestava la violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. e il travisamento dei fatti. Ad avviso del Tribunale, la natura dei fatti riportati nella nota della Polizia di Stato è tale da rendere la valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza immune dai vizi censurati, in ragione dell’indubbio allarme sociale degli episodi, che giustifica l’adozione della misura cautelare. La circostanza che il personale abbia successivamente collaborato con gli organi di polizia è stata ritenuta irrilevante ai fini cautelari, non potendo inficiare la legittimità di un provvedimento adottato sulla base di fatti oggettivamente gravi.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le esigenze cautelari sottese all’adozione di un provvedimento amministrativo di natura cautelare, come quello in esame, dispensano l’Amministrazione dall’obbligo comunicativo. La misura questorile, essendo finalizzata a prevenire il protrarsi di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, non richiede pertanto il preventivo contraddittorio procedimentale.
Il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego di accesso agli atti, è stato invece dichiarato assorbito, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva della ricorrente a seguito del deposito in giudizio di tutti i documenti richiesti. Ne consegue la declaratoria parziale di cessazione della materia del contendere su tale capo e il rigetto nel merito delle restanti censure, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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