Sopravvenuto rilascio del titolo edilizio e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 10412 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del titolo edilizio che regolarizza la destinazione d’uso dell’immobile fa venir meno l’interesse dell’amministrazione a coltivare l’appello avverso la sentenza che ha annullato l’ordine di ripristino fondato sulla inottemperanza. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del gravame per carenza sopravvenuta dell’interesse a una decisione di merito. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione nella novità e complessità delle questioni e nel fatto che l’esito del giudizio è dipeso da una sopravvenienza. La domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 26, comma 2, cod. proc. amm. non è accoglibile in assenza di quella manifesta infondatezza dell’impugnazione che la pronuncia presuppone. Il contributo unificato resta a carico dell’appellante.

Il Fatto

Il comune aveva emesso, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, un’ordinanza di ripristino con cui ingiungeva la cessazione della destinazione d’uso a luogo di culto, in quanto mutata senza permesso di costruire. All’inottemperanza seguiva una determinazione comunale di accertamento, impugnata dall’associazione davanti al TAR Lombardia.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento, valorizzando il fatto che in un distinto giudizio pendeva l’impugnazione del diniego di permesso di costruire. Il comune proponeva appello, chiedendo anche la sospensione dell’esecutività, che veniva respinta in sede cautelare. Nel corso del giudizio l’associazione produceva l’avvenuto rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva che, dopo la proposizione dell’appello, è intervenuto il rilascio del titolo edilizio che ha regolarizzato la destinazione d’uso dell’immobile. Il comune stesso, nella memoria di replica, ha confermato l’avvenuto rilascio del titolo e ha riconosciuto il venir meno dell’interesse all’accoglimento del gravame.

Su questa base il Collegio dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza dell’interesse a una decisione. La sopravvenienza è idonea a definire il giudizio senza scrutinio di merito dei motivi, che restano assorbiti.

Quanto alle spese, il Consiglio di Stato ritiene di compensarle tra le parti. La scelta si fonda sulla novità e complessità delle questioni sottese e sul fatto che l’esito è dipeso da una sopravvenienza, non da una soccombenza sostanziale.

La domanda dell’associazione di condanna del comune per lite temeraria, ai sensi dell’art. 26, comma 2, cod. proc. amm., è respinta. La Sezione esclude che ricorra la manifesta infondatezza dell’appello, richiamando i propri precedenti sul punto (sentenze 2 aprile 2025, nn. 2817, 2821, 2822, 2823, e 3 aprile 2025, n. 2851).

La pronuncia dà comunque atto che il contributo unificato versato resta a carico dell’appellante, con conseguente regolazione delle spese secondo il principio della compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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