L’inattività temporanea per causa di forza maggiore non determina decadenza dall’autorizzazione radiofonica (TAR Lazio n. 4017 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate non comporta ex se la decadenza dall’autorizzazione, ma può soltanto dare impulso all’esercizio del potere cautelare di sospensione ministeriale ai sensi dell’art. 68, comma 4, d.lgs. n. 208/2021, seguito dall’invito a regolarizzare la posizione. La temporanea inattività dell’impianto derivante da causa di forza maggiore, non imputabile al titolare, non integra la violazione della predetta norma e non legittima la decadenza. Le censure avverso l’autorizzazione allo spostamento dell’impianto vanno formulate in ricorso con l’indicazione degli specifici elementi tecnici a sostegno, non potendo essere introdotte solo con la produzione di una relazione tecnica depositata successivamente.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore radiofonico, impugnava il provvedimento ministeriale che autorizzava la controinteressata allo spostamento del proprio impianto di trasmissione su una diversa postazione, deducendo interferenze sul segnale e contestando la legittimità del provvedimento per presunta inattività prolungata del precedente impianto. La ricorrente aveva segnalato le interferenze al Ministero e, all’esito di un procedimento svolto in contraddittorio tra le parti, l’autorizzazione veniva rilasciata.
La società controinteressata eccepiva che la temporanea inattività dell’impianto originario era derivata da fatti non a lei imputabili, quali sfratto, caduta del traliccio e incendio, precisando che la delocalizzazione non aveva pregiudicato le postazioni della ricorrente. Il Ministero evidenziava che la nuova autorizzazione era stata rilasciata con una riduzione della potenza di esercizio, alla luce delle verifiche effettuate in loco.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, esaminando distintamente le censure proposte. In relazione al primo motivo, concernente l’aggravamento del rapporto di protezione tra impianti, ha rilevato che la ricorrente non aveva indicato in ricorso le specifiche ragioni tecniche a sostegno della propria tesi, avendo versato una relazione tecnica solo successivamente. Il Collegio ha comunque verificato la correttezza dell’istruttoria ministeriale, che aveva tenuto conto delle osservazioni della ricorrente, effettuando misurazioni anche nelle località indicate, e aveva disposto la riduzione della potenza di esercizio da 400 W a 360 W. Ha inoltre ritenuto l’antenna utilizzata per le misurazioni sul vecchio sito paragonabile, per caratteristiche radioelettriche, a quella ivi presente in precedenza.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la violazione dell’art. 68, comma 4, d.lgs. n. 208/2021, nella parte in cui la ricorrente deduceva l’impossibilità di autorizzare lo spostamento di un impianto rimasto inattivo. Il Collegio ha precisato che l’impianto era stato temporaneamente disattivato per cause di forza maggiore, comunicate al Ministero, e che tale circostanza integra una causa non imputabile alla società titolare. Ha inoltre chiarito che il mancato utilizzo delle radiofrequenze non determina di per sé la decadenza, potendo semmai attivare il potere ministeriale di sospensione, che nella specie non era stato esercitato.
Con riferimento alle ulteriori doglianze, il TAR ha escluso il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e la lesione dell’affidamento, evidenziando che il Ministero aveva garantito ampio spazio al contraddittorio nell’intero iter procedimentale e aveva adeguatamente illustrato le ragioni del provvedimento. L’infondatezza dei motivi ha comportato anche il rigetto della domanda risarcitoria, formulata in modo generico. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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