Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 9689 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, nel caso di dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In assenza di repliche o diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio, sicché la parte, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale deve pronunciare improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, impugnava il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, con cui erano stati certificati e regolati il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, nonché il decreto dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e l’Accordo Stato-Regioni del 2019, che determinavano gli oneri di ripiano a carico delle imprese, inclusa la ricorrente.

Con motivi aggiunti notificati in data 23 ottobre 2023, la società estendeva l’impugnazione al nuovo decreto dell’Assessorato regionale che aggiornava gli importi dovuti. Nel corso del giudizio, la società dichiarava di aver aderito al regime premiale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge 118/2025, e di non avere più interesse alla definizione della controversia.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (citando, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VII, n. 6918 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 6379 del 2024) secondo cui, in presenza di una dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse, il giudice non può conoscere il merito. Nel processo amministrativo la valutazione dell’interesse ad agire è rimessa alla parte, che mantiene la disponibilità dell’azione fino alla trattenuta della causa in decisione.

Il deposito della dichiarazione il 1 marzo 2026, prima dell’udienza di smaltimento dell’8 maggio 2026, comporta la presa d’atto da parte del Tribunale, senza possibilità di pronuncia d’ufficio. La dichiarazione è atto unilaterale e non necessita di accettazione da parte delle altre parti; la mancata costituzione di numerose controparti e l’assenza di repliche confermano l’assenza di opposizione alla definizione in rito.

In applicazione del principio, il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti. Le spese di lite vengono compensate, in ragione della natura della decisione e dell’adesione della parte al regime normativo sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere e il sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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