Termine a ritroso e sabato non sospendono la SCIA per manufatti abusivi (Cons. Stato n. 10413 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sabato proroga al primo giorno seguente non festivo solo i termini processuali che scadono in avanti, non quelli che si calcolano a ritroso. Nel processo amministrativo la regola dell’art. 52, comma 3, cod. proc. amm. opera nei termini fissati, mentre l’estensione al sabato concerne la sola proroga e non il meccanismo di anticipazione. Il diniego di SCIA commerciale fondato sulla abusività dei manufatti, accertata con ordinanza di demolizione inoppugnata, costituisce atto vincolato: la mancanza dei requisiti urbanistici ed edilizi è ostativa alla riattivazione dell’attività. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante, ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, quando il contenuto dell’atto è interamente vincolato.

Il Fatto

La società appellante esercita l’attività di stoccaggio di prodotti ittici in uno stabilimento. Due manufatti abusivi erano stati oggetto di ordinanza di demolizione, rimasta ineseguita. Sopravvenuta l’acquisizione al patrimonio comunale, la società chiedeva e otteneva la sospensione delle attività; poi, il 13 novembre 2023, presentava SCIA di riattivazione.

Il SUAP comunale rigettava la SCIA il 14 novembre 2023 per carenza dei requisiti urbanistici, richiamando l’ordinanza di demolizione. Il TAR Campania dichiarava irricevibile il ricorso per tardività della notifica, avvenuta il 15 gennaio 2024, oltre il termine di sessanta giorni. La società appellava deducendo che il 13 gennaio 2024 cadeva di sabato e che il termine era prorogato al lunedì successivo, riproponendo i motivi non esaminati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello con riguardo alla sola statuizione di irricevibilità. Richiamando l’art. 52, commi 3 e 5, cod. proc. amm. e la Corte costituzionale n. 85 del 2012, si afferma che il sabato è equiparato ai giorni festivi per i termini che scadono in avanti, ma non per quelli calcolati a ritroso. L’art. 52, comma 5, cod. proc. amm. estende al sabato la sola proroga e non l’anticipazione, cosicché il termine che scade di sabato non si anticipa al venerdì. Il richiamo è a Cons. Stato n. 4676 del 2022 e n. 4454 del 2011.

Riformata la statuizione processuale, la Corte esamina il merito e lo ritiene infondato. I manufatti sono pacificamente abusivi, come accertato dall’ordinanza di demolizione rimasta inoppugnata: tale circostanza è di per sé ostativa alla riattivazione. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 7137 del 2024 e n. 7457 del 2024.

Irrilevanti sono il rilascio dell’Approval Number CE pochi giorni dopo l’ordinanza di demolizione, quando era ancora pendente il termine per rimuovere l’abuso, e l’annullamento dell’ordinanza di acquisizione per erronea indicazione degli estremi catastali. Quest’ultima, secondo l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, si limita a prendere atto di un effetto acquisitivo già prodottosi per l’inottemperanza.

La natura vincolata del diniego rende irrilevante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Quanto alla competenza, la delibera di Giunta regionale n. 318/2015 attribuisce al SUAP la verifica della completezza documentale, riservando alle ASL la registrazione degli stabilimenti. L’art. 2.9.6 del decreto dirigenziale n. 117 del 2020, infine, non autorizza la riattivazione in assenza dei presupposti di legge. Il ricorso di primo grado è respinto nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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