Ordine di demolizione atto vincolato e irrilevanza del tempo trascorso (C.G.A.R.S. n. 1041 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è atto vincolato, adottato in esito a un procedimento tipizzato dalla legge e privo di margini discrezionali. Esso non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, perché la partecipazione del destinatario non potrebbe condurre ad esito diverso. L’ingiunzione non necessita di specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, né di comparazione tra interesse pubblico e interessi privati sacrificati: l’interesse pubblico si identifica con il ripristino dell’assetto urbanistico violato. Il decorso del tempo tra realizzazione dell’abuso e adozione della sanzione e l’inerzia dell’amministrazione non generano alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione della situazione abusiva, che il tempo non può legittimare.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Sicilia due ordinanze di demolizione adottate dal Comune nel 2018, relative a interventi edilizi realizzati in assenza di titolo. Il TAR ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili le censure di illegittimità derivata dal diniego di condono — a suo tempo non impugnato e divenuto definitivo — e ritenendo infondate le doglianze sulla motivazione, sulla mancata comunicazione di avvio e sulla proporzionalità.

Gli appellanti hanno dedotto omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e violazione dei termini di conclusione del procedimento, dolendosi anche della mancata pronuncia su alcuni motivi e della condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. dichiara il motivo inammissibile nella parte in cui si limita a rinviare ai motivi del ricorso introduttivo. Il principio di specificità dei motivi d’appello, posto dall’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2010, impone una critica puntuale alle ragioni della sentenza gravata: il giudizio amministrativo di appello è revisio prioris instantiae e i suoi limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione. L’appello è parimenti inammissibile perché non si confronta con il contenuto della decisione, là dove il TAR ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti, che il preavviso di rigetto era stato comunicato nel 2008 e che il successivo diniego di sanatoria non era stato impugnato.

Per il resto la sentenza merita conferma. La repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio: la misura sanzionatoria consegue all’accertamento dell’inosservanza delle disposizioni urbanistiche, mentre il presupposto di fatto — l’abuso — rientra nella sfera di controllo del destinatario. La Corte rileva che gli appellanti nulla hanno specificato, in primo grado e in appello, sulle argomentazioni che avrebbero potuto condurre a un provvedimento di contenuto diverso.

Quanto alla motivazione, l’ingiunzione demolitoria non richiede valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, né comparazione con gli interessi privati, né alcun onere argomentativo ulteriore rispetto al richiamo del comprovato carattere abusivo dell’intervento. Il tempo trascorso e l’inerzia dell’amministrazione non valgono a legittimare l’edificazione sine titulo, non essendo configurabile alcuna forma di sanatoria automatica.

È infondata anche la censura di omessa pronuncia. Il vizio di omessa pronuncia non si configura quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto. La condanna alle spese è infine corretta, potendo essere modificata in appello solo se muti la decisione principale. L’appello è respinto e le spese sono compensate per la costituzione meramente formale del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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