Ottemperanza per la Carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Lazio n. 14507 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può essere adito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione non abbia dato integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale. L’accoglimento del ricorso postula la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La condanna dell’Amministrazione all’attivazione della Carta elettronica del docente, riconosciuta dal giudice del lavoro, costituisce obbligo di esecuzione specifica, in assenza del quale si nomina un Commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivarla con accredito dell’importo di euro 500,00. Il giudice aveva altresì condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
La sentenza, notificata al Ministero, era passata in giudicato per mancata impugnazione. L’Amministrazione aveva provveduto al pagamento delle spese processuali, ma non aveva dato esecuzione al capo concernente l’attribuzione della Carta docente. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, rilevando che la domanda di ottemperanza era volta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il Collegio ha verificato la rituale attivazione del titolo esecutivo, la sua notificazione all’Amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Dalla documentazione in atti risultava per tabulas che l’Amministrazione non aveva proceduto all’integrale esecuzione della pronuncia, avendo corrisposto solo le spese del giudizio presupposto senza attivare il beneficio riconosciuto alla ricorrente. Il giudice amministrativo ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, per la parte rimasta ineseguita, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso. Il Collegio non ha invece ravvisato, allo stato, i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo ogni valutazione a un’eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza.
Le spese del giudizio hanno seguito la soccombenza, con liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
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Nota della Redazione
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