Perdita di chance da concorso mai bandito, prescrizione dal blocco normativo (Cons. Stato n. 10420 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’applicazione delle disposizioni che prevedono l’indizione di una procedura concorsuale rende definitivo e percepibile il pregiudizio da perdita di chance dal momento in cui la sospensione entra in vigore. Da quel momento decorre il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, senza che rilevi la successiva adozione di misure compensative, la cui configurazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore. La mancata retrodatazione degli effetti della nomina conseguita per effetto delle misure compensative non integra una soluzione costituzionalmente imposta. Il termine quinquennale dell’art. 2947 c.c. si applica anche al danno ingiusto da illegittimo esercizio, o mancato esercizio, dell’attività amministrativa.
Il Fatto
Gli appellanti, appartenenti alla Polizia di Stato e inquadrati nel ruolo degli ispettori con qualifica apicale di sostituto commissario, hanno chiesto la condanna del Ministero dell’interno al risarcimento del danno da perdita di chance conseguente alla mancata indizione dei concorsi per l’accesso al ruolo direttivo speciale a esaurimento previsto dal d.lgs. n. 334/2000, poi abrogato dal d.lgs. n. 95/2017.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 13282 dell’11 agosto 2023, ha respinto la domanda per intervenuta prescrizione, individuando il dies a quo nel 31 dicembre 2005 e ritenendo in ogni caso la pretesa infondata nel merito. Gli interessati hanno proposto due distinti appelli, riuniti d’ufficio ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a. perché rivolti contro la stessa sentenza e fondati sulle medesime censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 24 del d.lgs. n. 334/2000 prevedeva l’indizione periodica dei concorsi, mentre l’art. 25 disciplinava le disposizioni transitorie per l’accesso al ruolo direttivo speciale. La legge finanziaria n. 266/2005, all’art. 1, comma 261, ha poi sospeso l’applicazione dell’art. 24 fino all’approvazione delle norme di riordinamento dei ruoli, individuando contestualmente modalità alternative per fronteggiare le esigenze funzionali.
Secondo gli appellanti, il pregiudizio sarebbe divenuto percepibile solo con il d.lgs. n. 95/2017, che ha introdotto misure compensative inidonee a rimuovere gli effetti della mancata indizione dei concorsi nel periodo 2001-2005, avendo ricollegato la decorrenza degli effetti giuridici della nomina all’inizio del primo corso di formazione.
La censura è infondata. Richiamando la propria precedente pronuncia (Sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 24), il Consiglio di Stato ribadisce che la sospensione del 2006 ha reso l’indizione dei concorsi ab origine ed ex lege preclusa all’Amministrazione, poiché l’accesso concorsuale a un ruolo presuppone logicamente l’operatività delle disposizioni di prima applicazione recanti la concreta costituzione del ruolo stesso.
Ne deriva che il danno è divenuto definitivo il primo gennaio 2006, quando la norma è stata sospesa e sono state previste modalità alternative di provvista del personale. Gli appellanti non potevano confidare nella retrodatazione della nomina al momento della disponibilità dei posti, trattandosi di soluzione non imposta dalla Costituzione, come chiarito dalla Corte cost. n. 21 del 2020. Il richiamo al d.lgs. n. 95/2017 conferma anzi l’anteriorità del pregiudizio.
Il ricorso di primo grado è stato notificato il 13 novembre 2017, oltre il termine quinquennale dell’art. 2947 c.c.: l’eccezione di prescrizione è fondata e la decisione del TAR merita conferma, non mutando l’esito nemmeno applicando il termine decennale dell’art. 2946 c.c. L’assorbente infondatezza del primo motivo esime dall’esame della censura di merito. Gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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