Informativa antimafia legittima se il contraddittorio procedimentale risulta comunque garantito (TAR Sicilia n. 23 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 assolve alla funzione di consentire all’interessato l’accesso agli atti e la richiesta di audizione, sicché l’informazione interdittiva antimafia non è illegittima per asserita genericità della comunicazione quando il rinvio per relationem al verbale del Gruppo Interforze rende conoscibili i fatti posti a fondamento della misura. L’inerzia dell’interessato in sede procedimentale, non supportata da plausibili giustificazioni, preclude la censura di difetto di contraddittorio. Il diniego delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011 è sorretto da motivazione adeguata quando il pericolo di infiltrazione è ritenuto univoco, concreto e attuale e non episodico, tale da escludere il requisito dell’occasionalità dell’agevolazione.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore del deposito commerciale di oli minerali. Il suo socio unico è stato rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per reati di estorsione aggravata dall’appartenenza mafiosa. La Prefettura ha adottato un’informazione interdittiva antimafia, ritenendo sussistente il fondato pericolo che l’attività d’impresa potesse agevolare o essere condizionata da attività criminose.

La società ha impugnato l’interdittiva e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 per difetto di contraddittorio procedimentale e il difetto di motivazione sulla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e in appello. Nelle more è intervenuta la condanna del socio unico a diciotto anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 629 e 416-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso e richiama le considerazioni già espresse in sede cautelare, poi confermate dal giudice amministrativo di appello. La doglianza sulla pretesa genericità della comunicazione di avvio non regge: l’atto richiama per relationem il verbale della riunione del Gruppo Interforze del 18 ottobre 2023, versato in atti, dal quale l’interessata avrebbe potuto conoscere i fatti alla base della misura.

Il Tribunale sottolinea che la comunicazione ex art. 92-bis del codice antimafia abilitava la parte a chiedere l’accesso alla documentazione rilevante e a richiedere l’audizione entro il termine di venti giorni. Nessuna di tali facoltà è stata esercitata. L’inerzia procedimentale non è giustificata nemmeno in giudizio, essendosi la ricorrente limitata a evocare la momentanea assenza del socio unico, circostanza che non inibisce la partecipazione al procedimento.

Il Collegio osserva che alla ricorrente sarebbe bastato un minimo sforzo per acquisire le informazioni utili a svolgere le proprie difese in sede procedimentale, tanto più che la comunicazione conteneva gli estremi dell’imputazione a carico del socio unico.

Quanto al secondo motivo, il TAR rileva che l’atto impugnato ha espressamente escluso le misure di prevenzione collaborativa perché il pericolo di infiltrazione risultava univoco, concreto e attuale, riconducibile a rapporti stabili e non episodici, con conseguente esclusione del requisito dell’occasionalità dell’agevolazione. Tale valutazione rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non appare implausibile.

Il Tribunale valorizza la conferma ex post derivante dalla severa condanna del socio unico, che rafforza la tenuta del giudizio prefettizio. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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