Mantenuta ineseguita la sentenza sul contributo Carta docente, commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1041 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta quando l’amministrazione condannata non abbia dato esecuzione al giudicato, anche parziale, formatosi sulla prestazione patrimoniale riconosciuta in favore del ricorrente. L’avvenuto pagamento delle sole spese legali non integra esecuzione del comando giudiziale rimasto inadempiuto nel capitale. La nomina del commissario consente di realizzare in via sostitutiva l’adempimento dovuto, con termine fissato per l’esecuzione. Quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. La somma liquidata era di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, per complessivi euro 3.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016.
Il provvedimento era divenuto irrevocabile per mancata impugnazione. L’amministrazione aveva corrisposto le sole spese legali ai procuratori dichiaratisi antistatari, senza eseguire il giudicato sul capitale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce l’oggetto del giudizio di ottemperanza: verificare se il Ministero abbia dato integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla condanna al riconoscimento del contributo. La risposta è negativa. La liquidazione delle spese legali, pur intervenuta nel corso del giudizio, costituisce ottemperanza parziale e lascia ineseguito il comando sul capitale.
La difesa dell’amministrazione ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva. Tale dichiarazione non vale a dimostrare l’adempimento: resta accertato l’inadempimento dell’obbligazione patrimoniale oggetto di giudicato.
Ne discende l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. Il Tribunale individua il commissario nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Allo stesso assegna il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Quanto al compenso, il Collegio esclude la liquidazione di alcuna somma, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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