Sospensione ex art. 100 TULPS legittima anche per fatti esterni al locale (TAR Toscana n. 1042 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’autorizzazione di polizia disposta ai sensi dell’art. 100 TULPS è legittima ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza commerciale, e dunque anche quando gli incidenti e i disordini si siano realizzati materialmente all’esterno dei locali. L’adozione del provvedimento consegue a un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire. La ratio dell’istituto risiede nella finalità preventiva rispetto ai pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, risultando prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa rispetto all’accertamento della colpa del titolare. Non è pertanto necessaria la prova di una responsabilità dell’esercente né delle singole responsabilità individuali.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un pubblico esercizio in Lucca e delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e per i giochi leciti ex art. 86 TULPS, impugna il provvedimento con cui la Questura di Lucca ha disposto la sospensione per dieci giorni delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 100 TULPS. Il provvedimento richiama un episodio di aggressione e rapina ai danni di un avventore, iniziato all’interno del bar e proseguito nelle immediate vicinanze, nonché la circostanza che il locale era già stato destinatario di una precedente sospensione di sette giorni per fatti analoghi.

La ricorrente deduce la nullità dell’atto per essere stata notificata una copia informale priva di data, protocollo e attestazione di conformità; contesta poi il difetto di motivazione e di presupposti, l’assenza di una pluralità di fatti, l’irragionevolezza della misura adottata alla prima occasione e il difetto di apprezzamento sulla durata, oltre alla contraddittorietà della motivazione in punto di mancata collaborazione del gestore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. La ricorrente ha ricevuto la notifica di un atto di cui sono senza dubbio individuabili l’autorità emanante, il destinatario, il contenuto lesivo e i profili motivazionali, e lo ha tempestivamente impugnato articolando puntuali censure. Non è quindi possibile sostenere che l’atto non sia individuabile con puntualità.

Quanto al secondo motivo, la difesa dell’Amministrazione ha versato in atti il precedente provvedimento di sospensione riferito allo stesso esercizio, smentendo l’assunto dell’unicità dell’episodio. La relazione della Questura documenta numerosi controlli che hanno riscontrato la presenza di pregiudicati; la mancata produzione dei verbali non inficia la credibilità di una particolare attenzione delle forze dell’ordine. La dichiarazione del barista, inoltre, comprova che la colluttazione è iniziata all’interno del locale.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la sospensione può essere disposta ogni qualvolta le situazioni di pericolo trovino antecedente causale significativo nell’attività oggetto di licenza, non solo per disordini realizzatisi materialmente all’interno (T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 11/05/2023, n. 613). La finalità preventiva e dissuasiva prevale sull’accertamento della colpa del titolare (T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 20-06-2014, n. 225). È sufficiente la ragionevole probabilità che il locale costituisca abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.

Il terzo e il quarto motivo sono infondati: il precedente del 2018 esclude che si tratti della prima occasione, e la sanzione di dieci giorni appare congrua in presenza del coinvolgimento del locale in fatti gravi, senza necessità di particolari motivazioni sulla pericolosità. Il quinto motivo è parimenti infondato: la mancata collaborazione del gestore è profilo aggiuntivo e di rinforzo, mentre il presupposto centrale risiede nell’essere il locale luogo di ritrovo di malavitosi. La misura dell’art. 100 TULPS non ha natura sanzionatoria, ma si inscrive tra le misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529; TAR Toscana, sez. II, n. 106/24), essendo volta a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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