Ottemperanza al decreto Pinto: penalità di mora e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1042 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti emessi dalla Corte di Appello ai sensi della legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia presentato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione senza che l’amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e la penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali, si aggiunge agli interessi legali dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo ai sensi della legge n. 89/2001, aveva ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, la somma di € 3.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre € 473,00 per compensi, € 56,48 per spese e accessori.
Il decreto, divenuto definitivo e ritualmente notificato all’amministrazione, non è stato eseguito. La creditrice ha quindi proposto ricorso ex art. 112 ss. c.p.a., chiedendo l’ottemperanza e, in aggiunta, la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. Il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione. Il decreto della Corte di Appello ha autorità di cosa giudicata, attestata dalla documentazione in atti, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione intimata.
Il passaggio centrale riguarda la notificazione del titolo esecutivo e il termine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669/1996. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ha ritenuto che per le ottemperanze ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 tali adempimenti non siano più dovuti, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Nel caso concreto, la creditrice aveva inviato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza erano decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Ne consegue l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il TAR ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. La penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.
Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro trenta giorni dalla notifica, nominando per il caso di inottemperanza un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono state poste a carico dell’amministrazione con distrazione in favore del difensore. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine, al pagamento provvederà il commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per ragioni di economia processuale.
Nota della Redazione
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