Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per esecuzione spontanea del giudicato (TAR Lombardia n. 2296 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione spontanea della sentenza passata in giudicato da parte dell’Amministrazione, successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere qualora la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. La declaratoria di improcedibilità consegue all’accertamento dell’intervenuta esecuzione del comando giudiziale, senza che residui alcun interesse alla pronuncia sul merito. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che abbia dato esecuzione solo dopo l’instaurazione del giudizio, giustifica la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Il Fatto
Un docente, con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata tuttavia eseguita.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione del beneficio e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva spontaneamente all’erogazione di quanto riconosciuto in sede civile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che, nel mese di marzo 2026, il Ministero aveva provveduto a erogare al ricorrente quanto riconosciutogli con la sentenza ottemperanda, come segnalato dalla difesa del ricorrente nella memoria depositata in data 11 marzo 2026.
Il Collegio ha quindi verificato la piena soddisfazione della pretesa azionata, discendendone la cessazione della materia del contendere. L’istituto è stato configurato non come mera improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma come evenienza in cui l’esecuzione spontanea del comando giudiziale, intervenuta nelle more del giudizio di ottemperanza, rende inutile ogni ulteriore decisione.
Quanto alle spese, la soccombenza è stata posta a carico dell’Amministrazione, atteso che l’esecuzione è intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio e che il ricorrente è stato costretto ad agire per ottenere quanto già riconosciutogli dal giudice civile. La liquidazione è stata effettuata in misura forfettaria, con attribuzione diretta al difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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