Ottemperanza ammissibile per la condanna alle spese liquidate in favore del difensore antistatario (TAR Lazio n. 11441 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, nel caso in cui queste siano state liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa. L’inadempimento dell’amministrazione, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che sia stato proposto appello, legittima il giudice dell’ottemperanza a dichiarare l’obbligo di conformarsi alla sentenza, assegnando un termine per l’adempimento e nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente, già vittoriosa in un precedente giudizio dinanzi al TAR Lazio, aveva ottenuto una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali, liquidate in favore dei difensori antistatari. Nonostante la sentenza fosse stata notificata e fosse divenuta cosa giudicata, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento degli importi dovuti entro il termine di legge.
Pertanto, i difensori antistatari, nella loro qualità di creditori della somma liquidata, proponevano ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo che il Ministero fosse condannato a dare esecuzione alla sentenza. L’amministrazione si costituiva in giudizio con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di ottemperanza può essere esperito anche per ottenere l’esecuzione della parte della sentenza che contiene la condanna al pagamento delle spese di lite, qualora queste siano state liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa. Tale principio si fonda sulla natura di titolo esecutivo giudiziale della pronuncia, che non perde tale carattere per il solo fatto che il creditore sia il difensore e non la parte.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la sentenza era stata notificata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e che, decorso il termine di legge, l’amministrazione non aveva proposto appello, con la conseguenza che la pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione prodotta in ricorso. Inoltre, risultava ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento in favore dei ricorrenti, configurandosi così un inadempimento.
Alla luce di tali rilievi, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla sentenza azionata, provvedendo al pagamento delle somme liquidate entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a istanza di parte della decisione. Per il caso di perdurante inadempienza, il Tribunale ha nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o in un funzionario all’uopo delegato, che dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, su istanza della parte ricorrente.
Le spese del giudizio di ottemperanza hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate in favore dei ricorrenti, tenuto conto della serialità del contenzioso e del concreto impegno difensivo.
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Nota della Redazione
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