Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 307 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La somma dovuta a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente non costituisce voce retributiva e non può essere gravata di ulteriori accessori.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per ogni anno scolastico di servizio prestato a tempo determinato, con condanna dell’amministrazione al pagamento complessivo di € 2.500,00.
La pronuncia, notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, è passata in giudicato. La ricorrente lamenta il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni e chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, oltre alla nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022: le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il giudicato è confermato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Costituisce circostanza di fatto incontestata che l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia: di qui l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, e per l’effetto di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendosi equiparare tale importo a voce retributiva.
Per il caso di perdurante inerzia è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. L’organo straordinario deve curare l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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