La rinuncia all’interesse dichiarata dall’appellante rende improcedibile il gravame (Cons. Stato n. 1042 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivata dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla decisione e determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse. La regola processuale trova fondamento negli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm., che attribuiscono rilievo alla cessazione dell’interesse dedotto dalla parte. Alla declaratoria in rito consegue la conferma della sentenza impugnata, che resta intangibile nel merito. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese del grado. Ai fini del contributo unificato, la parte appellante va considerata soccombente.

Il Fatto

Una società aveva impugnato davanti al T.a.r. per la Liguria il provvedimento con cui il Comune aveva annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, il permesso di costruire rilasciato per l’ampliamento e la ristrutturazione di un fabbricato, contestando la difformità tra il progetto assentito e lo stato dei luoghi preesistente. Con lo stesso ricorso aveva impugnato il contestuale diniego di sanatoria.

Il Tribunale, in parte rigettando e in parte dichiarando inammissibile il ricorso, aveva escluso l’applicazione del termine di diciotto mesi introdotto dalla legge n. 124/2015 per i titoli rilasciati in epoca anteriore e aveva ritenuto che, in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti, il termine ragionevole decorresse dalla scoperta delle ragioni dell’illegittimità. La società ha proposto appello. Nel corso del giudizio, dopo una memoria della parte appellata sulle sopravvenienze procedimentali, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse al gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in via preliminare, prima di ogni esame del merito dei tre motivi di gravame. Il thema decidendum si esaurisce nella verifica dell’attualità dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione che deve permanere per tutta la durata del giudizio.

La Corte rileva che in data 12 gennaio 2026 parte appellante ha formulato una motivata istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, aderendo alle considerazioni della controparte. Tale dichiarazione non è generica, ma esplicita la rinuncia alla coltivazione del gravame.

Il percorso argomentativo si fonda sui principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamati nel testo nelle sentenze sez. V n. 3563 del 2014 e sez. V n. 1258 del 2012, e sulle norme di riferimento degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm. La motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza idonea a far venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.

Da ciò consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata, che non viene riformata nel merito. La definizione in rito del giudizio, per il suo stesso tenore, consente la compensazione delle spese del grado. Quanto al contributo unificato, il Collegio qualifica la parte appellante come soccombente in relazione al grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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