Lottizzazione abusiva con condono e buona fede dei terzi acquirenti (Cons. Stato n. 10430 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 opera in chiave puramente oggettiva, coerentemente alla funzione anticipatoria di tutela che gli è propria, e non richiede l’accertamento della colpevolezza dell’autore dell’abusivo frazionamento. Ne consegue che la buona fede dei terzi acquirenti è irrilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni e dei vincoli reali che discendono dall’accertamento della lottizzazione abusiva. Il condono edilizio rilasciato ai sensi della legge n. 724/1994, ove riguardi i singoli appartamenti, non sana la precedente lottizzazione, che, quale illecito permanente, continua a rendere illegittima la destinazione edificatoria impressa sull’area. Il divieto di alienazione imposto agli attuali proprietari costituisce prescrizione vincolante legittima, e la mancanza di un contenuto provvedimentale diverso esclude il vizio delle prerogative partecipative ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il dirigente del settore assetto del territorio di un comune campano ha adottato un’ordinanza con cui, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, ha ordinato l’immediata sospensione dell’attività edilizia e il divieto di disporre dei suoli e delle opere già realizzate, contestando una lottizzazione abusiva che coinvolgeva anche gli appartamenti dei ricorrenti.
Gli odierni appellanti, proprietari di alcune unità abitative acquistate dopo il rilascio di un condono edilizio del 2005, hanno impugnato il provvedimento deducendo la propria estraneità alla lottizzazione, la buona fede e l’avvenuta sanatoria del fabbricato, realizzato prima del 1993. Il TAR Campania ha rigettato il ricorso; di qui l’appello, con il quale si insiste anche per il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la sentenza Cons. Stato n. 161 del 2020, resa su doglianze analoghe e passata in cosa giudicata, e ne recepisce le considerazioni. Le risultanze istruttorie, corroborate da foto aeree, rilievi cartografici e dalla relazione tecnica comunale, dimostrano che le particelle madri sono state frazionate in sedici ulteriori particelle e alienate con diverse categorie catastali, con opere di urbanizzazione e interventi incompatibili con l’utilizzazione agricola del terreno, in contrasto con il P.R.G. vigente e senza titoli edilizi.
Il nucleo argomentativo riguarda la natura della fattispecie. L’art. 30 del T.U. Edilizia, diversamente dalla corrispondente fattispecie penale di cui all’art. 44, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, opera in chiave oggettiva. La sua ragione di tutela è prevenire, in logica anticipatoria dell’intervento repressivo, ogni attività materiale o negoziale di abusivo frazionamento a scopo lottizzatorio ed edificatorio. Ciò giustifica la realità degli effetti e i vincoli successivi, che sono conseguenza dell’accertamento della violazione.
Da qui l’irrilevanza della mancanza di colpevolezza in capo ai terzi acquirenti e l’esclusione dell’applicabilità dei principi della sentenza CEDU del 20 gennaio 2009, ric. 75909/01, Sud Fondi S.r.l. ed altri.
Neppure vale il richiamo alla sanatoria. Il condono edilizio riguarda i singoli appartamenti e non contempla, tra gli eventi da sanare, la precedente lottizzazione abusiva: questa, quale illecito permanente, continua a rendere illegittima la destinazione edificatoria dell’area. Il provvedimento, oltre alla sospensione dei lavori ormai ultimati, si è limitato a imporre il divieto di alienazione, unica prescrizione vincolante nei confronti degli attuali proprietari.
Le censure sulle prerogative partecipative sono respinte: ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L’assenza di illegittimità esclude la domanda risarcitoria; la Corte rileva inoltre che gli immobili, realizzati prima del 31 dicembre 1993 e sanati, fruiscono del diritto previsto dall’art. 39, comma 19, legge n. 724/1994 di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale, il che limita ulteriormente gli effetti negativi. L’appello è rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’appellato.
Nota della Redazione
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