Incompetenza territoriale del TAR Milano per l’impugnazione degli atti di un esame di abilitazione forense (TAR Lombardia n. 2581 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione degli atti di un esame di abilitazione alla professione forense, la competenza territoriale del giudice amministrativo si determina con riguardo alla sede dell’Autorità presso la quale è in corso lo svolgimento del procedimento, che si è interrotto con la non ammissione alla prova orale. L’attività meramente strumentale della Sottocommissione esaminatrice, che ha corretto l’elaborato, non rileva ai fini dell’individuazione del foro competente, essendo dirimente la circostanza che il procedimento prosegua davanti all’Autorità che sarà eventualmente investita dello svolgimento della prova orale e della successiva abilitazione. Ne consegue la declaratoria di incompetenza territoriale del TAR nella cui circoscrizione opera la Sottocommissione, in favore del TAR nella cui circoscrizione ha sede l’Autorità procedente.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante avvocato, aveva partecipato alla sessione di esame di abilitazione alla professione forense per l’anno 2025, indetta con D.M. 30 giugno 2025. Dopo aver svolto la prova scritta presso la sede della Corte d’Appello di una città non indicata, il suo elaborato era stato corretto dalla XIX Sottocommissione esaminatrice, istituita presso la stessa Corte d’Appello. La Sottocommissione aveva attribuito al candidato un punteggio di 13/30, determinando la non ammissione alla prova orale.
Il candidato aveva quindi proposto ricorso al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento del verbale di correzione e valutazione dell’elaborato, della comunicazione dell’esito negativo della prova scritta e, ove occorra, dei verbali che avevano fissato i criteri di valutazione. Aveva inoltre chiesto la rinnovazione della valutazione del proprio elaborato da parte di una diversa Sottocommissione, in forma anonima. Nel giudizio si era costituito il Ministero della Giustizia.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la Sottocommissione che aveva corretto l’elaborato del ricorrente, ponendo in essere un’attività meramente strumentale, aveva sede nella circoscrizione del TAR Milano. Tuttavia, l’Autorità presso la quale era in corso lo svolgimento del procedimento, interrotto con la non ammissione alla prova orale, aveva sede nella circoscrizione del TAR Lazio. Tale Autorità sarebbe stata eventualmente investita dello svolgimento della prova orale e della successiva abilitazione.
Il Collegio ha quindi applicato il criterio di collegamento di cui all’art. 15, comma 2, c.p.a., che individua la competenza territoriale del giudice amministrativo con riguardo alla sede dell’Autorità che ha adottato l’atto impugnato o, per gli atti di un procedimento, alla sede dell’Autorità presso la quale è in corso lo svolgimento del procedimento stesso.
Facendo applicazione di tale principio, il TAR Lombardia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma, disponendo che il giudizio potrà essere riassunto davanti a quest’ultimo nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
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Nota della Redazione
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