Contributi trasporto merci ferro: km Sud sommano a percorrenza nazionale (Cons. Stato n. 10432 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici al trasporto merci ferroviario, il numero dei chilometri percorsi nelle regioni meridionali e insulari, oggetto di contributo speciale, si somma a quello dei chilometri percorsi sull’intera infrastruttura nazionale e non si considera in esso ricompreso, quando il totale dei chilometri dichiarati corrisponda alla sommatoria delle singole voci parziali. L’ambiguità della domanda, superabile ex actis senza ricorso a fonti esterne, impone alla pubblica amministrazione di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990, in applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. In sede di esecuzione i soggetti competenti devono riconoscere la somma concretamente spettante previa nuova verifica ispettiva in contraddittorio.
Il Fatto
Una società operante nel trasporto ferroviario presentava domanda di contributo per l’anno 2021, indicando distintamente i chilometri percorsi nelle regioni meridionali e insulari (voce contributo speciale), quelli sull’intera infrastruttura nazionale (voce contributo nazionale) e il totale complessivo dei chilometri percorsi con trazione elettrica, corrispondente alla sommatoria delle voci parziali.
All’esito dell’istruttoria condotta dalla società incaricata, il Ministero riconosceva il contributo speciale sui chilometri Sud e quello nazionale sui soli chilometri dell’intera rete, senza sommare le due voci. La società impugnava la determinazione, dolendosi del minor riconoscimento di benefici. Il TAR Lazio rigettava il ricorso, ascrivendo il minore importo a un errore della richiedente e invocando il principio di autoresponsabilità. Proponeva appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello muovendo dalla lettura del dato del totale dei chilometri percorsi, assunto quale chiave di volta della vicenda. Il totale dichiarato corrispondeva alla sommatoria dei chilometri Sud e di quelli nazionali, al netto dei chilometri percorsi con motori diesel. Ne deriva che il dato dei chilometri nazionali non ricomprendeva quelli meridionali e insulari, i quali andavano sommati e non considerati interni alla voce nazionale.
La conclusione si fonda sui principi di razionalità e di buona fede nell’interpretazione della domanda, al di là dell’ambiguità della sua formulazione. Il collegio richiama, in tema di rettifica d’ufficio dei dati dell’offerta, Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2024, n. 358: la rettifica è ammessa solo per errore manifesto e immediatamente percepibile, emendabile senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. Tali condizioni ricorrono nel caso, essendo l’errore ricavabile ex actis dalla mera lettura del totale.
La Sezione valorizza il particolare favor per il trasporto ferroviario, funzionale alla riduzione dell’inquinamento e allo shift modale. Ciò impone alla pubblica amministrazione di attivare il soccorso istruttorio ogniqualvolta nutra il fondato sospetto che la domanda possa essere rettificata, in applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione.
Quanto alle difese dell’amministrazione, secondo cui la società non avrebbe corretto l’ambiguità in sede ispettiva, il collegio rileva che il verbale riconosceva espressamente che la somma dei chilometri equivaleva al totale al netto dei diesel, rendendo ricostruibile l’effettivo intento della richiedente. Il verbale ometteva peraltro il calcolo del contributo, sì che la parte non aveva avuto contezza dell’imprecisione. Sussiste pertanto il denunciato difetto di istruttoria, per essere rimasta l’amministrazione inattiva.
In conclusione l’appello è fondato e va accolto, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., in sede di esecuzione i soggetti competenti riconosceranno la somma spettante previa nuova verifica ispettiva in contraddittorio, riconteggiando partitamente i chilometri ammissibili percorsi nel Sud e sul territorio nazionale. Spese compensate per la complessità fattuale.
Nota della Redazione
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