Lottizzazione abusiva a carattere oggettivo e irrilevanza della buona fede dell’acquirente (Cons. Stato n. 10431 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione della lottizzazione abusiva prevista dall’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 opera in chiave puramente oggettiva, coerentemente alla sua funzione anticipatoria di prevenzione di ogni attività, materiale o negoziale, di abusivo frazionamento dei fondi a scopo lottizzatorio ed edificatorio. La buona fede e l’assenza di colpevolezza dei terzi acquirenti non incidono sugli effetti reali dell’ordinanza di repressione, che rappresentano la conseguenza dell’accertamento della violazione. La deroga del comma 10 del medesimo art. 30, invocabile dal primo acquirente donationis causa, resta superata dagli ulteriori atti di trasferimento intervenuti in rapida successione. La verifica della lottizzazione va condotta in modo sistematico e complessivo, senza improprie atomizzazioni delle singole particelle.

Il Fatto

Il Comune di Afragola, con ordinanza n. 83 del 4 settembre 2012, era intervenuto per la repressione di una lottizzazione abusiva, imponendo il divieto di disporre dei suoli e di stipulare atti tra vivi su una particella del foglio 12 del NCT, in località Saggese. L’area derivava dal frazionamento di un’originaria particella, pervenuta ai primi acquirenti per donazione e poi oggetto di ulteriori trasferimenti.

La ricorrente, attuale proprietaria di un lotto, ha impugnato l’ordinanza sostenendo la destinazione agricola del proprio fondo, la regolarità delle opere realizzate e l’estraneità alla lottizzazione contestata. Il TAR Campania, Sezione Seconda, con sentenza n. 4078/2020 ha rigettato il ricorso. Propone appello la parte, contestando il travisamento dei fatti e l’erronea applicazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, in particolare della deroga del comma 10.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato l’unico motivo d’appello. Dagli elementi in atti emerge che sull’intera area, negli stessi anni del frazionamento contestato, sono stati realizzati interventi destinati a una lottizzazione cartolare e materiale dei terreni, con trasformazione urbanistica in senso edilizio e non agricolo, in contrasto con il Piano regolatore.

L’assunto della perdurante destinazione agricola del fondo è smentito dalle risultanze del provvedimento impugnato. I rilievi fotografici e satellitari evidenziano sul suolo della parte appellante due strutture, una recinzione in cemento armato, un cancello di ingresso e una stradina d’accesso parzialmente asfaltata, ricavata dal frazionamento materiale degli originari lotti: interventi tutti incompatibili con una destinazione esclusivamente agricola.

Queste emergenze, unite agli ulteriori atti di trasferimento stipulati in rapida successione dopo l’acquisto, escludono l’applicabilità della deroga del comma 10 dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001. L’originaria donazione, in tesi idonea a rendere inopponibile la sanzione al primo acquirente donationis causa, è stata superata dalle successive vendite, che impediscono all’attuale avente causa di invocare quella disciplina. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 4228 del 2019 e Cons. Stato, Sez. II, n. 765 del 2020.

La prospettata buona fede dell’appellante non è dirimente. L’art. 30 del T.U. Edilizia, diversamente dalla corrispondente fattispecie penale dell’art. 44, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, opera in chiave puramente oggettiva: ciò giustifica la realtà degli effetti previsti dalla legge e i successivi vincoli imposti alla parte. Ne consegue l’irrilevanza della mancanza di colpevolezza dei terzi acquirenti e l’inapplicabilità dei principi della sentenza CEDU 20 gennaio 2009, ric. 75909/01, Sud Fondi S.r.l.

Le valutazioni ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 vanno compiute in modo sistematico e complessivo, senza improprie atomizzazioni delle singole particelle: la sentenza di primo grado, che ha fatto corretta applicazione di tale criterio, merita integrale condivisione. Il gravame è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali liquidate in complessivi euro 3000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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