Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 882 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., assicura il soddisfacimento del diritto di credito accertato da un titolo avente efficacia di giudicato, ma non ha contenuto costitutivo del diritto stesso. Ne consegue che l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, con la conseguenza che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono vincolanti per l’Amministrazione. È comunque necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima di avviare l’azione per il recupero coattivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Non avendo l’Ente soddisfatto la pretesa recata dal titolo, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore del patrono antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Il giudice ha poi precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Da ciò discende che l’entità delle somme richieste, come calcolata dalla parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, va verificata secondo i parametri del titolo e della legge, con riferimento agli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha quindi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Conclusivamente, il ricorso è stato accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnandogli un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e agli atti necessari all’adempimento. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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