Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 8158 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del dispositivo del titolo azionato nel termine assegnato. Il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica del docente integra obbligazione di dare puntualmente eseguibile, con attribuzione degli importi stabiliti e degli interessi legali maturati sino al saldo. La nomina del Commissario ad acta, disposta sin d’ora per il caso di ulteriore inottemperanza, è coerente con la funzione sostitutiva propria del rimedio, con compenso posto a carico dell’Ente debitore.

Il Fatto

Un docente ha agito in sede di ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per più anni scolastici, con emissione dei relativi buoni elettronici e interessi legali.

Riscontrata la mancata esecuzione, il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del titolo e, per il caso di perdurante inerzia entro il termine assegnato, la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione prodotta emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata.

Sussistono pertanto tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice ha ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato, con esclusione delle spese processuali della sentenza ottemperanda, non richieste nel giudizio.

L’esecuzione deve avvenire mediante assegnazione al ricorrente della Carta elettronica con accreditamento dell’importo stabilito, oltre interessi legali come riconosciuti nella sentenza e sino al saldo.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha designato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine e entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari all’esecuzione. Le spese della funzione commissariale sono poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00.

Le spese di lite, comprensive degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari; la misura tiene conto della serialità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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