Daspo urbano ai minori per violenza legittimo il giudizio di pericolosità prospettica (TAR Calabria n. 1677 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso e di stazionamento nei pubblici esercizi di cui all’art. 13-bis d.l. n. 14/2017 è misura di prevenzione fondata su un giudizio probabilistico di pericolosità per la sicurezza pubblica, non su un accertamento penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”. I presupposti oggettivo e soggettivo richiesti dalla norma possono desumersi dalla denuncia per uno dei reati richiamati e da una valutazione complessiva del contegno del destinatario. La successiva revoca delle misure cautelari, intervenuta dopo l’adozione del provvedimento questorile, costituisce sopravvenienza che può fondare un riesame amministrativo, ma non è parametro di legittimità dell’atto originario. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della logicità e ragionevolezza del giudizio di pericolosità.

Il Fatto

Tre ricorsi, proposti dagli esercenti la responsabilità genitoriale su altrettanti minori, impugnavano i provvedimenti con cui il Questore aveva disposto il divieto di accesso e di stazionamento nei pubblici esercizi di alcune vie del Comune per la durata di due anni. I minori erano stati deferiti all’autorità giudiziaria per i fatti avvenuti durante una notte di festeggiamenti, quando un gruppo di giovani aveva fatto accesso forzoso a una struttura ricettiva riservata agli associati, con violenza e minaccia verso il personale.

I ricorrenti contestavano la qualificazione delle condotte come pericolose per la sicurezza, la genericità e sproporzione dell’estensione territoriale e temporale del divieto, nonché l’assenza dei presupposti soggettivi. Il Tribunale penale aveva poi revocato le misure cautelari per carenza di presupposti. Le istanze cautelari erano state respinte per assenza di pregiudizio qualificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha riunito i giudizi per coincidenza oggettiva e parziale sovrapponibilità soggettiva, respingendo nel merito tutti i motivi. La legittimità dell’atto va scrutinata con riguardo al quadro probatorio esistente al momento della decisione amministrativa: ogni sopravvenienza, compresa la revoca delle misure cautelari, è evento ulteriore che può fondare un riesame, ma non incide sulla legittimità del provvedimento originario.

Quanto ai presupposti dell’art. 13-bis, il Collegio ha ritenuto integrato quello oggettivo, consistente nella denuncia, negli ultimi tre anni, per lesioni aggravate ex artt. 582 e 585 cod. pen., valorizzando l’accesso forzoso al locale e il pestaggio del personale. Sussiste anche il presupposto soggettivo: il Questore ha valutato in modo logico e ragionevole la possibile reiterazione di condotte lesive dell’ordine pubblico. Il giudizio di pericolosità trae fondamento dal contegno complessivo dei minori, i quali si univano a un gruppo organizzato e colpivano un membro dello staff già riverso a terra.

La ricostruzione alternativa dei ricorrenti, basata su fotogrammi estrapolati da un video non acquisito agli atti, non è stata ritenuta idonea a scalfire la decisione amministrativa, trattandosi di riproduzioni parziali e di interpretazione non verificabile. La presunta falsità delle dichiarazioni di terzi è materia di accertamento penale. Il Collegio ha inoltre richiamato la trascrizione di conversazioni WhatsApp riportate nell’ordinanza di riesame, dalle quali, pur in forma monosoggettiva e salvo l’accertamento penale, emerge la caratura della condotta di minaccia.

Non è stata accolta la doglianza sulla genericità e sproporzione del divieto: il Questore ha indicato puntualmente le vie precluse, limitate alle ore tardo pomeridiane e notturne, e ha individuato la durata in due anni, misura intermedia non censurabile in ragione della gravità dei fatti. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha escluso il rinvio ai presupposti dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, perché l’art. 13-bis indica autonomamente i presupposti della misura. I ricorsi sono stati respinti, con condanna alle spese liquidate in € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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