Errore di fatto revocatorio escluso se l’errore è interpretazione della clausola (Cons. Stato n. 6577 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una svista o abbaglio dei sensi che determina un contrasto tra la sentenza e gli atti del giudizio, e non può confondersi con l’attività valutativa del giudice. Non integra l’errore revocatorio la qualificazione giuridica di una clausola contrattuale, quand’anche il giudice ne abbia riportato fedelmente il testo: in tal caso la censura dissimula un errore di giudizio, non deducibile in revocazione, gravame a critica vincolata. Parimenti, la critica al modo in cui una precedente pronuncia è stata correlata agli effetti della decisione impugnata non configura alcun travisamento degli atti, ma un inammissibile errore in iudicando.

Il Fatto

La società ricorrente, in proprio e quale incorporante di altra società, aveva chiesto in prime cure la condanna della Regione al risarcimento del danno da perdita di chances conseguente all’inerzia regionale sulle istanze di ri-trasferimento degli accreditamenti provvisori relativi ad attività sanitarie e ambulatoriali di una struttura sanitaria.

Il TAR Lazio, sede di Roma, sez. III stralcio, n. 10175/2019, aveva accolto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse per effetto di una clausola dell’accordo quadro del 2011, con cui la società si era impegnata ad abbandonare i giudizi connessi al silenzio della Regione; nel merito, aveva comunque ritenuto il ricorso infondato per carenza di prova del danno e del nesso causale. Il Cons. Stato, Sez. V, n. 3693 del 23 aprile 2024 aveva confermato con diversa motivazione, qualificando l’accordo come transazione novativa. Contro tale pronuncia la società ha proposto ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto revocatorio su due profili: la portata dell’accordo quadro e l’ambito della pronuncia n. 11323/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione consolidata dell’errore di fatto revocatorio: esso si sostanzia in una svista o abbaglio dei sensi che provoca l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, generando un contrasto tra la sentenza e gli atti di causa. Non può invece confondersi con l’attività valutativa del giudice.

Su questa base, il primo profilo di doglianza è respinto. La censura appuntata sull’operazione interpretativa con cui il giudice di appello ha qualificato l’accordo quadro come transazione novativa non integra alcun errore revocatorio: la sentenza impugnata ha riportato fedelmente il testo della clausola controversa, dimostrando di non essere incorsa in alcun abbaglio dei sensi. La scelta di sussumere la pattuizione nel genus degli accordi transattivi assume una consistenza irriducibilmente interpretativa, riconducibile agli errores in iudicando, non deducibili nel giudizio di revocazione.

Quanto al secondo profilo, il Collegio esclude qualsiasi divergenza tra la rappresentazione dei fatti emergente dalla sentenza gravata e quella risultante dagli atti, con particolare riguardo alla pronuncia su cui si fonda il richiamo. Da quella decisione si desume che la società ha ottenuto il ristoro del danno da ritardo dell’amministrazione nell’adempimento dell’accordo quadro di riconversione delle strutture.

Non vi è dunque travisamento della portata di quella decisione. Il Collegio ravvisa piuttosto una critica dissimulata al passaggio argomentativo che correla gli effetti di quella pronuncia alla res iudicanda, poiché il danno da ritardo ivi dedotto assorbe ogni altra pretesa risarcitoria scaturente dai rapporti pregressi ormai estinti dall’accordo quadro. Anche in questo caso la ricorrente dissimula la doglianza per errore in iudicando sotto la parvenza di un errore di fatto revocatorio.

L’accertata inconfigurabilità degli estremi dell’errore di fatto revocatorio comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 5.000,00 oltre accessori in favore della Regione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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