RTI, servizi e forniture: requisiti cumulativi, nessuna corrispondenza con le quote (Cons. Stato n. 10434 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei servizi e nelle forniture il art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 non introduce il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione o esecuzione dei singoli operatori raggruppati, neppure quale regola generale suppletiva. Il requisito di capacità tecnico-professionale è richiesto in via generale al raggruppamento temporaneo di imprese nel suo complesso, salva specifica e proporzionata previsione della lex specialis che, per la peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota in capo ai singoli esecutori. All’esecutore resta richiesto il possesso dei requisiti qualitativi per la prestazione che si è impegnato a realizzare. La responsabilità solidale dei componenti del raggruppamento esclude che la mancata corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione determini elusione del principio di affidabilità.

Il Fatto

Una società, terza graduata, impugnava davanti al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, l’aggiudicazione del Lotto 1 di una gara indetta dalla Guardia di Finanza per la stipula di un accordo quadro triennale di fornitura di benzina e gasolio in favore delle unità navali del Corpo, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo. La ricorrente contestava l’ammissione del RTI aggiudicatario e della seconda graduata, lamentando in particolare che la mandataria avesse dichiarato una quota di esecuzione superiore alla quota di qualificazione posseduta e che le mandanti non avessero indicato le rispettive quote.

Il TAR, con sentenza n. 665/2025, respingeva in parte e dichiarava in parte improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti. Proposto appello principale e appello incidentale della seconda graduata, il Consiglio di Stato è chiamato a verificare se il nuovo Codice abbia superato l’orientamento formatosi sotto la vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal richiamo al recente precedente di Cons. Stato, V, n. 9599 del 5 dicembre 2025, ritenendolo applicabile al caso. Rammenta che l’Adunanza plenaria n. 27 del 2014 aveva escluso, per gli appalti di servizi, la vigenza ex lege del principio di corrispondenza tra qualificazione e quota di prestazione, rimettendone la disciplina alla legge di gara, e che l’Adunanza plenaria n. 6 del 2019 aveva confermato la regola solo in presenza di una previsione della lex specialis.

Il percorso sistematico investe l’intero art. 68 d.lgs. n. 36/2023. Il comma 9 sancisce la responsabilità solidale dei componenti; il comma 11 rinvia all’allegato II.12, il cui art. 30 pone la corrispondenza tra qualificazione e prestazione di pertinenza limitatamente ai lavori. L’interpretazione è sorretta dalla disciplina unionale e dall’art. 76 Cost., dalla legge delega n. 78 del 2022 e dalla relazione illustrativa, che richiama Cons. Stato, V, n. 2367 del 2022. I servizi e le forniture costituiscono prestazione unica e non scindibile, sicché i requisiti sono riferiti al raggruppamento nel suo insieme.

Il comma 4, lett. b), consente alla stazione appaltante di specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti ottemperano ai requisiti, purché in modo proporzionato e giustificato da ragioni obiettive: la lex specialis prevale sulla regola suppletiva, sia in senso più rigoroso sia in senso più flessibile, coerentemente con l’art. 63, par. 2, direttiva n. 2014/24/UE.

Nel caso concreto il disciplinare, al punto 7.4, richiedeva espressamente che il requisito delle forniture analoghe fosse posseduto dal raggruppamento nel complesso, risultando integrato dal valore complessivo delle commesse. Il disallineamento tra la quota di esecuzione della mandataria e la quota di qualificazione è dunque irrilevante. Quanto all’omessa indicazione delle quote delle mandanti, la censura è superata dalla ricostruzione della ripartizione in parti uguali e dalla responsabilità solidale. Il motivo sull’asserita manipolazione dell’offerta economica è respinto: l’indicazione “020” non era manifestamente incerta e il ricorso al socorso istruttorio era corretto. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse; il quarto, sulla condanna alle spese, è infondato non emergendo manifesta abnormità. L’appello incidentale è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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