Ottemperanza al giudicato del giudice di pace e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 3079 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, costituisce il presupposto temporale che legittima il creditore di un ente pubblico non economico a esperire il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. c.p.a. per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta con facoltà di delega, il quale compie tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’ente. È dovuta altresì la somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sulle somme del giudicato, con decorrenza dalla notifica della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine concesso.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Giudice di Pace, che aveva condannato il Comune alla corresponsione di una somma di danaro oltre interessi legali. La pronuncia era stata notificata in forma esecutiva all’ente, che non vi aveva dato seguito.
A sostegno della domanda l’interessata ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dall’Ufficio del Giudice di Pace. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio. Dal momento della notifica del titolo esecutivo era decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Su tale base ha ritenuto esperibile l’azione di ottemperanza.
In accoglimento della domanda, il TAR ha ordinato al Comune di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione della sentenza azionata, ponendo in essere ogni adempimento necessario.
Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, per il compimento di tutti gli atti occorrenti, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale, liquidato in dispositivo, è posto a carico dell’ente, che vi provvede su documentazione fornita dal commissario.
Il collegio ha poi accolto la domanda accessoria di pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo ha fissato il giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, quello di scadenza del termine concesso all’ente, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario.
Quanto alle spese successive al titolo azionato, il TAR ha distinto le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame e notifica del provvedimento, atti accessori — dalle spese non funzionali, quali quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive. Le prime, in quanto strumentali all’ottemperanza, sono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite; le seconde restano escluse, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi è imputabile alla libera scelta del creditore.
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Nota della Redazione
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