L’inammissibilità del ricorso per mancata confutazione della ratio decidendi fondata su accertamento in fatto (Cass. civ. Sez. 1 n. 9200 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non si confrontino realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, quando questa sia fondata essenzialmente su un accertamento in fatto, come la mancanza di prova dell’esistenza del danno, che di per sé non è sindacabile in sede di legittimità. La valutazione del materiale istruttorio, comprese le relazioni dei consulenti tecnici d’ufficio, rientra nella piena facoltà del giudice del merito, nei limiti della materia devoluta con l’atto di impugnazione. Non può configurarsi un giudicato interno sulle conclusioni del c.t.u. le cui argomentazioni non siano state specificamente contestate. La prova del danno grava sulla parte che propone la domanda di risarcimento, sicché anche la semplice incertezza sulla sua esistenza comporta il rigetto della domanda.
Il Fatto
Una società stipulò con una Provincia un contratto d’appalto per l’ampliamento di un tratto stradale. Nel corso e al termine dei lavori, l’impresa sottoscrisse il registro di contabilità con riserve, poi trasfuse in una domanda di risarcimento danni proposta davanti al Tribunale. Il giudice di primo grado, esperite due successive consulenze tecniche d’ufficio, accolse la domanda, condannando l’ente al pagamento di diverse somme per maggiore impiego di mezzi, di manodopera e per aumento dei materiali. La Provincia impugnò la sentenza e la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, riconobbe all’impresa soltanto il diritto al pagamento della somma relativa all’aumento dei materiali. Contro la sentenza di secondo grado l’impresa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i sette motivi di ricorso, tutti accomunati dalla censura della sentenza d’appello per aver negato la prova dei danni da maggior impiego di mezzi e manodopera. La ricorrente contestava in particolare che la Corte territoriale avesse valorizzato l’assenza di un cronoprogramma predisposto dall’appaltatore, nonostante non vi fosse alcun obbligo di presentarlo e nessuna eccezione fosse stata sollevata dalla committente.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che nessuno dei motivi si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa, nella parte che interessa, è basata essenzialmente sull’accertamento della mancanza di una prova adeguata dell’effettiva sussistenza dei danni lamentati, trattandosi di un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha chiarito che la decisione impugnata non si regge sull’affermazione di un obbligo dell’impresa di redigere il cronoprogramma, né fa riferimento a una inesistente “eccezione di cronoprogramma”. L’assenza del documento è stata solo menzionata in un più ampio discorso volto a motivare l’assenza di prova delle voci di danno. La Corte d’appello ha inoltre osservato che la produzione netta giornaliera era risultata simile a quella attesa e che la presenza di mezzi in cantiere non operativi era stata soltanto affermata, non dimostrata. Con il che rimane esclusa anche la pertinenza del tema della ripartizione degli oneri probatori, poiché la prova del danno grava sulla parte che propone la domanda.
Quanto ai motivi relativi alla preferenza accordata alla prima consulenza tecnica rispetto alla seconda, la Corte ha precisato che il giudice d’appello ha piena facoltà di apprezzare il materiale istruttorio e che non può ipotizzarsi la formazione di un giudicato interno sulle conclusioni del c.t.u. le cui argomentazioni non siano state specificamente contestate. Nemmeno la preferenza per l’una o l’altra relazione integra una violazione di norme di diritto. La censura di motivazione apparente è stata infine respinta perché la ricorrente affermava che quanto sostenuto dal giudice «non è affatto condivisibile», il che implica una contestazione di una motivazione esistente, non la sua inesistenza. Del tutto priva di illustrazione è risultata la mera affermazione della violazione delle norme sul neminem laedere e sulla liquidazione del danno.
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Nota della Redazione
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