Cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza tardiva (TAR Lombardia n. 3084 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando l’amministrazione, in corso di causa, soddisfa integralmente la pretesa creditoria consacrata nel giudicato. L’avvenuto pagamento tardivo non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione, la quale è pertanto condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata spontaneamente eseguita dall’amministrazione. La parte creditrice ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la parte ricorrente aveva depositato una dichiarazione, in data 19 maggio 2026, attestante l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia. La soddisfazione integrale della pretesa ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della domanda ottemperatoria.
Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., prendendo atto dell’intervenuta ottemperanza. Tale esito processuale non ha tuttavia esentato l’amministrazione dalla rifusione delle spese del giudizio, atteso che l’adempimento è avvenuto solo in corso di causa e, quindi, dopo la proposizione del ricorso.
La condanna alle spese è stata pronunciata in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con distrazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., l’importo liquidato essendo pari a euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto.
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Nota della Redazione
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