Lesioni stradali, velocità inadeguata e guida in stato di ebbrezza: Cassazione n. 1423/2026
La Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 1423 depositata il 14 gennaio 2026, ha esaminato la colpa del conducente in un incidente avvenuto in corrispondenza di un restringimento stradale e i presupposti dell’aggravante della guida in stato di ebbrezza nelle lesioni stradali.
Questione esaminata
L’imputato era stato condannato per lesioni personali stradali gravissime dopo avere invaso l’opposta corsia in un tratto interessato da un cantiere e da un new jersey, urtando un ciclomotore. La difesa contestava la corrispondenza tra accusa e sentenza, la ricostruzione tecnica del sinistro, il limite di velocità applicabile, la mancata rinnovazione dell’istruttoria e il nesso tra lo stato di ebbrezza e l’incidente.
Principio affermato
L’obbligo di regolare la velocità in relazione alle condizioni concrete della strada opera indipendentemente dal rispetto del limite numerico: il conducente deve poter arrestare tempestivamente il mezzo entro il proprio campo di visibilità. L’aggravante prevista dall’art. 590-bis c.p. per la guida in stato di ebbrezza non richiede che l’alterazione alcolica sia essa stessa la causa del sinistro; lo stato di ebbrezza costituisce il presupposto dell’aggravamento, mentre l’evento deve derivare da un’ulteriore condotta colposa nella circolazione.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha escluso qualsiasi mutamento del fatto contestato: il capo d’imputazione richiamava già gli artt. 141 e 143 del Codice della strada, comprendendo sia la velocità non adeguata allo stato dei luoghi sia l’invasione dell’altra corsia. La precisazione compiuta in sentenza non aveva quindi compromesso il diritto di difesa.
La consulenza del pubblico ministero aveva accertato che, nello spazio ristretto dalla barriera, l’imputato aveva occupato la corsia opposta senza dare precedenza al veicolo proveniente in senso inverso. Le condizioni di visibilità imponevano una velocità inferiore anche se il limite formale fosse stato più elevato. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la mancata rinnovazione dell’istruttoria, poiché la difesa non aveva indicato in modo concreto la decisività dei testimoni richiesti.
Quanto all’ebbrezza, non era necessario dimostrarne una causalità autonoma rispetto allo scontro. La fattispecie punisce più gravemente chi, già alla guida in stato di alterazione, cagioni lesioni violando le regole della circolazione. Nel caso concreto i giudici avevano comunque rilevato che l’elevata concentrazione alcolica aveva ridotto l’attenzione e la capacità di effettuare manovre di emergenza. Il ricorso è stato rigettato.
Rilevanza pratica
Rispettare il cartello del limite non esaurisce gli obblighi del conducente: cantieri, restringimenti e visibilità ridotta impongono un ulteriore adeguamento della velocità. Per l’aggravante delle lesioni stradali, inoltre, l’accusa deve provare l’ebbrezza e una violazione colposa causalmente collegata all’evento, ma non che l’alcol sia stato, da solo, la causa materiale del sinistro.