Cinture di sicurezza e concorso causale nell’omicidio stradale: Cassazione n. 1431/2026
La Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 1431 del 2026, ha esaminato la rilevanza causale del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri in un procedimento per omicidio stradale.
Questione esaminata
Il conducente aveva imboccato a velocità sostenuta un tratto stradale chiuso al traffico e in corso di realizzazione, urtando un cumulo di ghiaia. Il veicolo era stato proiettato in alto e due passeggeri, uno dei quali di cinque anni, erano stati sbalzati dall’abitacolo e avevano perso la vita. La difesa invocava il caso fortuito e chiedeva l’attenuante dell’art. 589-bis, settimo comma, c.p., sostenendo che l’ostacolo, la segnalazione dei lavori e il mancato uso delle cinture avessero concorso all’evento.
Principio affermato
Il mancato uso delle cinture da parte delle vittime rileva come concausa soltanto se sia concretamente dimostrato che abbia contribuito alla morte. Se, per la violenza dell’impatto e le deformazioni dell’abitacolo, l’evento si sarebbe verificato ugualmente, non ricorre il concorso causale richiesto dall’art. 589-bis, settimo comma, c.p. Il conducente ha inoltre il dovere di esigere che i passeggeri indossino le cinture e, in caso di rifiuto, deve astenersi dall’iniziare la marcia o dal trasportarli.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha escluso il caso fortuito perché l’origine del sinistro era comunque riconducibile alla condotta cosciente e colposa del conducente: questi aveva ignorato una deviazione segnalata con indicatori luminosi e totem, entrando in un tratto interdetto e privo di sbocco. La diversa natura dell’ostacolo prospettata dalla difesa non interrompeva il nesso causale e restava una spiegazione meramente possibile, non concretamente probabile.
Quanto alle cinture, il perito aveva rilevato la straordinaria violenza dello scontro e il rilevante schiacciamento dell’abitacolo e del tettuccio. Su questa base i giudici di merito avevano concluso che i passeggeri sarebbero deceduti anche se correttamente assicurati. La violazione dell’art. 172 del Codice della strada era peraltro imputabile anche al conducente, che avrebbe dovuto verificare l’uso dei dispositivi, soprattutto da parte del minore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Rilevanza pratica
La mancata cintura non riduce automaticamente la responsabilità del conducente. Serve una verifica tecnico-causale capace di dimostrare che il dispositivo avrebbe evitato o attenuato l’esito mortale. La decisione ricorda inoltre che il conducente non può limitarsi a confidare nella scelta del passeggero: deve controllare l’adozione dei presidi di sicurezza prima della partenza.