Accertamento induttivo e mancata trascrizione al PRA: presunzioni legittime e inammissibilità del ricorso in Cassazione (Cass. civ. n. 17953 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censuri l’accertamento induttivo del reddito ai sensi dell’art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 deve specificamente contestare la violazione dei criteri legali di valutazione della prova presuntiva di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.; è, invece, inammissibile ove si sostanzi in una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali. La mancata trascrizione al PRA del passaggio di proprietà di un autoveicolo e la mancata registrazione contabile delle fatture di acquisto costituiscono fatti noti dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei a fondare la presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è configurabile rispetto alla valutazione di singoli elementi istruttori già considerati dal giudice di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2011-2014, contestando a due società e a un socio il ricorso a operazioni oggettivamente inesistenti nella vendita di automobili. L’amministrazione finanziaria rilevava il passaggio diretto di proprietà dei veicoli da privati a una terza società, senza che dal PRA risultasse l’intermediazione delle società contribuenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Toscana, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo la mancata registrazione al PRA elemento dirimente per l’esistenza di un quadro presuntivo grave, preciso e concordante. Avverso tale sentenza le società e il socio proponevano ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente affrontato l’eccezione relativa alla mancata notificazione del ricorso a uno dei litisconsorti, richiamando le Sezioni Unite n. 6826 del 2010 per affermare che, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità, non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo. Ha inoltre respinto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, valorizzando il rapporto regola-eccezione delineato dall’art. 375 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, alla luce delle Sezioni Unite n. 4331 del 2024.

Nel merito, il primo motivo è stato giudicato inammissibile: le censure non prospettavano una reale violazione dei parametri normativi, ma una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte ha precisato che il sindacato di legittimità sulla violazione dell’art. 2729 c.c. è circoscritto all’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato la presunzione su un fatto storico privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nella specie, la CTR aveva correttamente attribuito rilievo alla mancata trascrizione al PRA, trattandosi di un fatto noto e determinato, dotato di precisione, nonché di gravità, considerato il grado di probabilità dell’inferenza. Le deduzioni sulla documentazione prodotta, inoltre, oltre a essere generiche, presupponevano una nuova valutazione delle prove, già esaminate dal giudice di appello.

Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito, anche richiamando la giurisprudenza più recente, che il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, e non la valutazione di singoli elementi istruttori, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso di specie, il fatto storico era stato considerato dal giudice, sicché la censura si risolveva in una critica al potere di valutazione delle prove.

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato l’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. quale conseguenza della definizione in conformità alla proposta ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., richiamando le Sezioni Unite n. 28540 del 2023 che configurano tale condanna come ipotesi normativa di abuso del processo. È stata, infine, disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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