Rimozione rifiuti abbandonati: necessaria la comunicazione di avvio del procedimento (TAR Puglia n. 1044 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco ingiunge la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 legge n. 241/1990. Tale adempimento è indispensabile per instaurare il contraddittorio con i potenziali destinatari, chiamati a fornire il proprio apporto istruttorio sull’accertamento delle effettive responsabilità per l’abbandono. L’obbligo di rimozione grava in via principale sull’autore dell’illecito e, in solido, sul proprietario e sui titolari di diritti reali o personali di godimento solo se a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio. A tale comunicazione non si applica il temperamento dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il Comune di Apricena, a seguito di un verbale della Polizia Locale che accertava l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali ad opera di ignoti su aree demaniali, adottava un’ordinanza sindacale con cui intimava alla Provincia di Foggia e all’Agenzia del Demanio di provvedere, entro trenta giorni, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, con rivalsa verso il responsabile ove individuato.

L’Agenzia del Demanio chiedeva invano l’annullamento in autotutela, rappresentando che le particelle interessate rientravano nel Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, la cui gestione spetterebbe al Consorzio di Bonifica della Capitanata. Il Consorzio contestava a sua volta ogni responsabilità. L’Agenzia impugnava quindi l’ordinanza davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, carenza istruttoria e violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Consorzio in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. L’ordinanza impugnata non incide sul governo delle risorse idriche: si limita a ordinare la rimozione di rifiuti, restando estranea a qualsiasi funzione di regolamentazione del regime delle acque pubbliche. Richiamando la Cass. civ. Sez. Un. n. 23300 del 2011, il Tribunale conferma la propria giurisdizione.

Nel merito è fondata e assorbente la censura sulla carenza delle garanzie partecipative. L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 impone che l’imputabilità della violazione al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento, a titolo di dolo o colpa, sia accertata in contraddittorio con gli interessati dai soggetti preposti al controllo.

Il Collegio aderisce all’orientamento consolidato secondo cui la preventiva, formale comunicazione di avvio del procedimento costituisce adempimento indispensabile per l’effettiva instaurazione del contraddittorio. Vengono richiamate, tra le altre, Cons. Stato n. 4061 del 2008, Cons. Stato n. 1301 del 2016 e Cons. Stato n. 3163 del 2016, che escludono l’operatività del temperamento dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Si richiama altresì il principio eurounitario secondo cui “chi inquina paga”, che impone l’accertamento previo del profilo soggettivo della responsabilità solidale.

Nel caso concreto non vi è traccia di contraddittorio: il Sindaco si è limitato a presumere la responsabilità dell’Agenzia. Nel doveroso confronto procedimentale, la ricorrente avrebbe potuto fornire il proprio apporto sull’accertamento delle responsabilità e sui rilievi in ordine alle spettanze gestorie delle aree.

Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata nella parte di interesse dell’Agenzia. Le spese processuali sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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