Ordine al Ministero e commissario ad acta per Carta docente (TAR Lazio n. 7585 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è volta esclusivamente a conseguire l’esecuzione del giudicato, senza che possa sindacarsi la pretesa riconosciuta in sede di cognizione. Una volta accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione nelle forme di legge e l’infruttuoso decorso del termine di giorni 120 previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inadempimento dell’Amministrazione si presume e grava su quest’ultima l’onere di fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione. Il giudice dell’ottemperanza, in caso di persistente inerzia, può nominare un commissario ad acta perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, una sentenza che, disapplicando l’art. 3 d.P.C.M. 28 novembre 2016 nella parte in cui esclude i docenti precari dal beneficio, ne aveva dichiarato il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare il beneficio per l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi. Il Ministero non aveva ottemperato a tale statuizione, sebbene la sentenza fosse passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione, riscontrando il regolare passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all’Amministrazione nelle forme prescritte e il decorso del termine di giorni 120 di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, così come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha altresì affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Sul punto centrale, il Collegio ha osservato che l’Amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non ha offerto alcun chiarimento in merito alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità sull’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. n. 13533/2001), il TAR ha ritenuto che la pretesa della ricorrente debba trovare accoglimento in mancanza di prova contraria da parte del Ministero.
Il Collegio ha inoltre precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dalla sentenza da eseguire non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendosi il giudice limitare a verificare l’avvenuta esecuzione del giudicato. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Per garantire l’effettività della tutela, il TAR ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, affinché provveda, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di ulteriore inottemperanza. Il Collegio ha infine ritenuto non sussistenti i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, riservandole a un’eventuale fase successiva, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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