Astreinte negata per la carta docente: inottemperanza giustificata dal contenzioso seriale (TAR Lombardia n. 2100 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando, in concreto, sussistano altre ragioni ostative distinte dal limite della manifesta iniquità. Costituiscono tali ragioni la complessità del procedimento esecutivo, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici e privati, l’eccezionale mole del contenzioso seriale pendente e la natura del beneficio, che, per la modestia dell’ammontare e la finalità di sostegno alla formazione, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore. La nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento integra inoltre autonoma ragione idonea a escludere l’astreinte, assicurando l’effettività della tutela esecutiva.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, con accredito complessivo di euro 2.500,00, e condannato l’Amministrazione alle spese.

Il titolo esecutivo, notificato al Ministero il 29 aprile 2025, era passato in giudicato per mancata impugnazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, il pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro risulta notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria; il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, è decorso senza alcun adempimento. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte.

Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Nessun compenso è liquidato, trattandosi di funzioni commissariali rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.

Quanto alla penalità di mora, la domanda è stata respinta. Il Collegio ha richiamato Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, che, in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha affiancato al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative. Nel caso concreto, l’esecuzione implica un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP, con l’attivazione della Carta affidata a strutture centralizzate; il ritardo è riconducibile all’eccezionale mole del contenzioso seriale in materia di carta docente. Il beneficio, per la modestia dell’importo e la finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore. Il Collegio ha aderito all’orientamento di TAR Lombardia, Sez. III, n. 1275/2026 e Sez. II, n. 953/2026, e di TAR Sardegna, Sez. I, nn. 1014, 1015 e 1016 del 20 novembre 2025. La stessa nomina del commissario costituisce autonoma ragione ostativa. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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