Gazebo permanenti come nuova costruzione e sanzione demolitoria (Cons. Stato n. 1044 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I manufatti destinati a soddisfare esigenze permanenti integrano nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, anche quando siano strutturalmente amovibili e privi di opere murarie. Ai fini della qualificazione rileva la destinazione funzionale dell’opera, non la sua consistenza materiale. La stagionalità dell’utilizzo non esclude la permanenza dell’insediamento sul territorio. Ne consegue la soggezione al permesso di costruire e, in difetto, l’applicazione della sanzione demolitoria. La circostanza che i manufatti insistano su area demaniale non sottrae l’intervento alla repressione: anche l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il Fatto

Due società impugnavano davanti al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, l’ordinanza con cui il responsabile dell’area tecnica comunale aveva ingiunto la demolizione di sette strutture in metallo qualificate come gazebo, realizzate su terreni in parte di proprietà comunale e in parte demaniale, e il ripristino dello stato dei luoghi. Le società chiedevano anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.

Il Tribunale respingeva il ricorso e condannava la parte ricorrente alle spese di lite. Le società proponevano appello, deducendo la riconducibilità delle opere all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001 e l’erronea individuazione, da parte del Comune, dell’art. 31 in luogo dell’art. 35 del medesimo testo unico.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione delle opere. L’appellante sosteneva che i gazebo fossero strutture stagionali, destinate a ricoverare mezzi pesanti esposti alle intemperie. La tesi non è condivisa: la stessa parte ammette che le strutture permangono da anni, circostanza che rivela esigenze tutt’altro che temporanee. La documentazione fotografica conferma la rilevante consistenza dei manufatti, destinati al ricovero di mezzi meccanici di importanti dimensioni.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui i requisiti di amovibilità e temporaneità vanno valutati sul piano funzionale e non strutturale. I manufatti non precari, perché funzionali a soddisfare esigenze permanenti, alterano lo stato dei luoghi e incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale, la rimovibilità e l’assenza di opere murarie. In tal senso il provvedimento richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 2842 del 2014, sez. VI n. 4438 del 2013, sez. VI n. 6382 del 2012 e, più di recente, sez. II n. 11253 del 2023. La precarietà dell’opera postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene, non la sua stagionalità, che non esclude la destinazione a esigenze permanenti e riconduce il manufatto all’ipotesi della lett. e.5) dell’art. 3.

Ne deriva che le strutture avrebbero dovuto essere assoggettate a permesso di costruire, mai richiesto e verosimilmente precluso dagli indici di zona. Il Collegio sottolinea come, ancora a settembre 2022, a tre anni dal provvedimento impugnato, i manufatti fossero esattamente nello stesso posto.

Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato osserva che i manufatti solo in parte insistono su area comunale, occupando anche un’area di proprietà del demanio pubblico. Soprattutto, la sostituzione dell’art. 35 all’art. 31 non avrebbe inciso sulla soggezione delle opere alla sanzione demolitoria, poiché anche la prima norma impone, previa diffida non rinnovabile, l’ordine di demolizione e ripristino, con comunicazione all’ente proprietario del suolo. L’appello è pertanto respinto, con assorbimento dell’eccezione di inammissibilità e condanna alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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