Consultazione sindacale e discrezionalità nella procedura negoziata per gli aiuti alla ricerca (Cons. Stato n. 10453 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura negoziata per la concessione di aiuti provinciali alla ricerca e all’innovazione, le organizzazioni sindacali dei lavoratori devono essere consultate esclusivamente sui profili riconducibili alla loro competenza, ossia la tutela dei lavoratori e dei livelli occupazionali, e non anche su aspetti estranei come il finanziamento di borse di studio. Il mancato coinvolgimento sindacale su un punto sottratto alla loro sfera di attribuzione non integra alcun vizio istruttorio. La valutazione dell’Assessore competente in ordine alla sussistenza delle ricadute economiche e sociali dell’investimento sul territorio costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, insindacabile nel merito salvo manifesta irragionevolezza, illogicità o palese travisamento del fatto. L’accoglimento della domanda risarcitoria presuppone l’ingiustizia del danno e dunque l’illegittimità dell’atto: riconosciuta la legittimità del provvedimento, la pretesa risarcitoria resta infondata.
Il Fatto
Una società operante nella produzione di materiali refrattari per forni industriali presentava alla Provincia autonoma di Trento, nell’agosto 2017, istanza di finanziamento per un progetto di ricerca, ai sensi della legge provinciale n. 6/1999. In ragione dell’entità del contributo richiesto, la domanda era assoggettata alla procedura negoziata, finalizzata a definire gli impegni del beneficiario a garanzia delle ricadute economiche e sociali sul territorio.
Dopo un articolato scambio procedimentale, il dirigente competente disponeva l’archiviazione della domanda, motivata per relationem sul rilievo dell’Assessore circa l’insussistenza dei presupposti per definire l’accordo negoziale. Il T.R.G.A. di Trento respingeva il ricorso e la società proponeva appello, deducendo il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, il ruolo del Dipartimento nella negoziazione e i profili di difetto istruttorio e motivazionale, oltre alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della consultazione sindacale. L’appellante sostiene che il T.R.G.A. avrebbe travisato la scansione procedimentale, collocando l’interpello delle organizzazioni sindacali solo dopo la formazione dell’ipotesi di accordo e svuotando così l’elemento negoziale. Il Consiglio di Stato conviene parzialmente sull’assenza di una rigida sequenza temporale: le associazioni vanno sentite sui punti rientranti nella loro competenza, non necessariamente a valle di un’intesa già definita.
Tale correzione non giova però all’appellante. I punti sui quali l’accordo non si è formato non attengono solo a profili occupazionali, ma anche alla proposta del Dipartimento di finanziare annualmente borse di studio, rispetto alla quale la società aveva prospettato un’alternativa. La Corte ritiene che su questo aspetto le organizzazioni sindacali non disponessero di alcun potere dissuasivo, trattandosi di scelta espressione di discrezionalità amministrativa. La censura è pertanto respinta, non potendosi configurare un vizio per il mancato coinvolgimento su un punto estraneo alla competenza sindacale.
Quanto al ruolo del Dipartimento, la Corte rileva che l’ipotesi di accordo deve essere approvata con delibera della Giunta provinciale e solo successivamente recepita in un accordo scritto: fino a quel momento modifiche possono sempre intervenire. Né il Dipartimento né l’Assessore possono essere considerati soggetti già vincolati dalla proposta. La nota con cui la società aveva parzialmente recepito le richieste dell’Amministrazione non risultava del resto integralmente conforme, non essendo accettato l’innalzamento dell’importo delle borse di studio.
Le ragioni del diniego riposano sulla mancata accettazione di tale proposta e, verosimilmente, sull’inadeguatezza del numero di lavoratori da stabilizzare dopo il turn over. Si tratta di valutazione ampiamente discrezionale, non sindacabile nel merito, non ravvisandosi manifesta irragionevolezza, illogicità o palese travisamento del fatto.
Respinto l’appello nel capo demolitorio, la Corte rigetta anche la domanda risarcitoria: la responsabilità da atto amministrativo illegittimo si inquadra nel paradigma della responsabilità extracontrattuale e richiede la dimostrazione dell’ingiustizia del danno, per definizione assente qualora l’atto sia riconosciuto legittimo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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