Annullamento SCIA alberghiera: accolta la cautelare e disposta la remissione in termini (TAR Lombardia n. 733 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare volta alla sospensione degli effetti del provvedimento che ha dichiarato l’improcedibilità della SCIA di inizio attività per struttura ricettiva alberghiera deve essere accolta allorché l’Amministrazione, nella camera di consiglio, dichiari che, a seguito della conclusione del procedimento, è stato accertato il superamento dei rilievi ostativi all’esercizio dell’attività segnalata. In tal caso, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato costituisce l’esito consequenziale alla rimozione dell’ostacolo che ne aveva legittimato l’adozione, risultando opportuno l’accoglimento dell’istanza in conformità alla dichiarazione resa dall’ente. La trattazione di merito del ricorso viene contestualmente fissata e le spese di fase possono essere compensate, in ragione dell’esito della vicenda cautelare e della condotta processuale delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della gestione di strutture ricettive, aveva presentato al Comune di Milano, in data 15 gennaio 2026, una SCIA per l’avvio di una attività di struttura ricettiva alberghiera. Con provvedimento notificato il 26 marzo 2026, l’Amministrazione comunale aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza e la rimozione degli effetti della segnalazione. Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato la propria giurisdizione e competenza sulla controversia, vertente in materia di attività commerciale e di esercizio di attività economiche soggette a segnalazione certificata di inizio attività. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2026, il difensore del Comune ha reso una dichiarazione decisiva ai fini della definizione della fase cautelare: egli ha rappresentato che, a seguito della conclusione del procedimento, era stato accertato il superamento dei rilievi ostativi all’esercizio dell’attività segnalata con la SCIA del 15 gennaio 2026.
Tale dichiarazione ha indotto il Collegio a ritenere opportuno accogliere l’istanza cautelare, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. La circostanza che l’Amministrazione avesse verificato l’insussistenza dei presupposti che avevano originariamente giustificato la declaratoria di improcedibilità ha infatti determinato il venir meno dell’interesse pubblico alla conservazione dell’atto, rendendo coerente la tutela cautelare richiesta dalla società ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 17 marzo 2027, non essendo la fase cautelare idonea a definire il giudizio. Le spese di fase sono state compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda e della condotta processuale delle parti, caratterizzata dalla dichiarazione resa dall’Amministrazione in sede di camera di consiglio.
L’ordinanza, che sarà eseguita dall’Amministrazione, è stata depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti, secondo la disciplina del rito cautelare di cui all’art. 55 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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