Ottemperanza per titoli esecutivi del giudice ordinario (TAR Puglia n. 141 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Il decreto ingiuntivo non opposto o divenuto definitivo per rigetto dell’opposizione, definendo la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, debitrice di somme di denaro, non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Lecce che, rigettando l’opposizione, aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune di Vernole. Con tale decreto era stato ingiunto all’ente locale il pagamento della somma di oltre centotredicimila euro, oltre interessi moratori e spese, per corrispettivi dovuti al professionista.
Il Comune, costituitosi in giudizio, rappresentava che era in corso un’attività istruttoria per il reperimento delle somme, al fine di evitare la nomina del commissario ad acta. Dopo due rinvii disposti per formalizzare un’intesa transattiva, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 28 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la fondatezza del ricorso, inquadrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che ammette il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha precisato che il decreto ingiuntivo non opposto, o divenuto definitivo per il rigetto dell’opposizione, ha valore di cosa giudicata e costituisce titolo idoneo per l’azione di ottemperanza.
Quanto ai presupposti processuali, il Tribunale ha verificato la regolarità della notifica e la sussistenza del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, essendo decorsi i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo al Comune. Ha accertato che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento di due sole fatture, per un importo complessivamente inferiore al dovuto, senza dare integrale esecuzione al giudicato.
La Corte ha accolto il ricorso e ordinato all’ente di provvedere al pagamento di tutte le somme residue entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Nota della Redazione
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